Alcuni componenti dell'Autorità per la garanzia nelle telecomunicazioni hanno investito il giudice amministrativo al fine di vedersi riconosciuto il diritto a percepire il Trattamento di fine rapporto per il servizio prestato per alcuni anni dal 1998 al 2005. Nel merito viene richiesta l'indennità di fine rapporto per il collegamento con le retribuzioni spettanti ai sensi dell'ex art. 1, quinto comma, l. n. 249 del 1997 in applicazione delle disposizioni dettate dal d.P.C.M. 8 giugno 1998, con il quale "le indennità spettanti al Presidente e ai componenti dell'Autorità sono state equiparate al trattamento economico complessivo previsto dalla l. n. 87 del 1953 per il Presidente e i giudici della Corte costituzionale". La corte rigetta il gravame avanzato dai ricorrenti in quanto le retribuzioni loro corrisposte per lo svolgimento dell'attività istituzionale comprendono (a titolo di t.f.r.) la maggiorazione di un dodicesimo dell'indennità annua lorda spettante prevista dal d.P.C.M. del 3 giugno 1998. (Giovanni Dami)
Tar Lazio, sezione III ter, Sentenza 22 gennaio 2008, n. 607 - Giovanni Dami

Link correlati:
http://www.laprevidenza.it

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: