Ecco le aliquote di reversibilità, le date di decorrenza e i soggetti beneficiari della pensione di reversibilità

di Giovanna Molteni - Introdotta in Italia nel 1939 con la Legge numero 1272 e, oggigiorno, disciplinata per taluni profili dalla Legge 335 del 1995 e dalla Legge 263 del 2005, la pensione di reversibilità consiste in una prestazione previdenziale a favore dei familiari superstiti, in caso di decesso del titolare di una pensione diretta (di vecchiaia, di anzianità o di inabilità) o di chi, avendo diritto ad una pensione diretta, ne abbia in corso la liquidazione.

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Il calcolo della pensione di reversibilità

La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato.

All'avente diritto o agli aventi diritto non spetta l'intero importo della pensione, bensì una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato. Le aliquote di reversibilità sono stabilite nella misura del 60% per il coniuge senza figli, dell'80% per il coniuge con un figlio e del 100% per il coniuge con due o più figli. Quando il beneficiario non è il coniuge, il calcolo si effettua con le seguenti aliquote di reversibilità: la percentuale di reversibilità è pari al 70% in caso di un figlio, all'80% nell'ipotesi di due figli, al 100% in presenza di tre o più figli. La percentuale è del 15% in caso di un genitore o di un fratello o di una sorella superstite.

In presenza di due genitori o di due fratelli o sorelle, l'aliquota è del 30%. Le aliquote di reversibilità sono del 45%, del 60% e del 75% se i superstiti sono, rispettivamente, tre fratelli o sorelle, quattro fratelli o sorelle e cinque fratelli o sorelle. In presenza di sei fratelli e sorelle ovvero di sette o più fratelli e sorelle, l'aliquota raggiunge, rispettivamente, il 90% e il 100%.

Qualora i superstiti possiedano altri redditi è prevista una riduzione dell'assegno di reversibilità: la decurtazione è del 25% se il reddito è superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo, del 40% se il reddito è superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo e del 50% qualora il reddito superi di 5 volte il trattamento minimo annuo.

Chi sono i beneficiari della pensione di reversibilità?

Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti il coniuge, anche se separato legalmente o se divorziato purché titolare dell'assegno periodico divorzile e non passato a nuove nozze. Hanno altresì diritto i figli ed equiparati che, alla data di decesso dell'assicurato o del pensionato, non abbiano superato il diciottesimo anno di età o, indipendentemente dall'età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso. Il suddetto limite di età è innalzato a 21 anni in caso di frequenza di scuola media o professionale e a 26 anni in caso di frequenza di un corso di laurea.

In assenza di coniuge e di figli o se essi non hanno diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico è riconosciuto ai genitori dell'assicurato o pensionato che al momento della morte di quest'ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto. E, in via residuale, il diritto è riconosciuto ai fratelli celibi e alle sorelle nubili dell'assicurato o pensionato che al momento della morte di quest'ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione e siano a carico del lavoratore deceduto. Inoltre, con l'entrata in vigore della legge numero 76 del 20 maggio 2016, il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto anche in favore del componente superstite dell'unione civile.

NB: Non sono reversibili le provvidenze economiche concesse per invalidità civile, trattandosi di prestazioni assistenziali. Si parla, invece, di pensione indiretta ai superstiti quando il lavoratore deceduto abbia maturato quindici anni di assicurazione e di contribuzione (oppure 780 contributi settimanali) ovvero cinque anni di assicurazione e contribuzione (oppure 260 contributi settimanali), di cui almeno tre anni (oppure 156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data del decesso.

Giovanna Molteni

Foto: 123rf.com
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