Cassazione: Va addebitata la separazione al coniuge 'abituè' del tradimento
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Cassazione: Va addebitata la separazione al coniuge 'abituè' del tradimento

Una nuova pronuncia della corte in tema di tradimento e addebito della separazione
Più volte la Cassazione ha in qualche modo "perdonato" il coniuge fedifrago
In alcune pronunce la suprema Corte aveva infatti affermato che il tradimento non costituisce di per sé motivo di addebito della separazione. È necessario, in sostanza, stabilire se l'infedeltà è stata realmente la causa della crisi coniugale o se sia stata solo il suo effetto (vedi: Cassazione: Perché ci sia addebito per infedeltà del coniuge va stabilito quando il tradimento si inserisce nel ménage matrimoniale).
Insomma la crisi coniugale non è sempre colpa di chi tradisce. Ma attenti a non esagerare!
In questa curiosa vicenda il coniuge a cui è stata addebitata la separazione era in qualche modo un 'abitué' del tradimento e si era anche ingegnato nel fornire false generalità negli approcci con il gentil sesso.
Un comportamento che gli è costato una pronuncia di addebito della separazione.
Stiamo parlando dell'ordinanza n.5108 depositata il 13 marzo 2015. Nel corso del giudizio l'ex marito si era difeso affermando che la sua infedeltà non era stata la causa dell'intollerabilità della convivenza dato che la sua relazione extraconiugale si era verificata alcuni anni prima del ricorso per separazione.
La Corte, però, dopo aver rimarcato che il controllo di legittimità non può consentire un riesame del merito, fa notare che il giudice dell'appello aveva correttamente motivato circa la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento infedele dell'ex marito e l'intervenuta separazione.

Era emerso infatti che anche prima della separazione lui avesse tentato un approccio con altra donna a cui aveva oltretutto fornito false generalità. Anche la continuità del comportamento fedifrago sembra abbia segnato le sorti del giudizio.

Cassazione Civile, testo ordinanza 13 marzo 2015, n. 5108

Cassazione Civile, ordinanza 13 marzo 2015, n. 5108 

In un procedimento di separazione personale tra C.A. e C.A., la Corte d'Appello di Milano con sentenza del 30/12/2012, modificava la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio emessa il 08/11/2011, in ordine falla regime delle spese straordinarie per i figli, confermandola per il resto, e in particolare su addebito e assegnazione della casa coniugale. 
Ricorre per cassazione il marito che pure deposita memoria difensiva. Resiste con controricorso la moglie. 
La memoria depositata nulla aggiunge alle argomentazioni del ricorso. 
Non si ravvisano violazioni di legge. 
In sostanza il ricorrente propone profili e situazioni di fato, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica. 
Quanto all'addebito, il ricorrente nega che vi sia nesso di causalità tra una sua relazione extramatrimoniale e l'intollerabilità della convivenza, in quanto tale relazione si svolse alcuni anni prima del ricorso per separazione. Ma il giudice a quo evidenzia che poco prima della separazione, il marito aveva tentato un approccio con altra donna, fornendo false generalità, e dunque il nesso di casualità non poteva essere messo in dubbio nonché la continuità del suo comportamento. 
Quanto all'assegnazione della casa coniugale, chiarisce la sentenza impugnata che essa è costituita da due appartamenti accorpati con l'abbattimento di un muro, ed uno è stato adibito a camerette dei bambini : lo scorporo delle due unità priverebbe i minori del loro habitat. Né rileva che una delle due unità immobiliari originarie sia oggetto di comodato. E' lo stesso ricorrente a richiamare la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre Cass. S.U. 13603 del 2004; Cass. N. 16769 del 2012 che afferma la prevalenza della soddisfazione dell'interesse dei figli minori rispetto al diritto del comodante alla restituzione dell'immobile, a meno che non dimostri di avere un urgente e provato bisogno). 
Va pertanto rigettato il ricorso. 
Le spese seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €. 3.600,00, cc cc oltre spese forfettarie ed accessori di legge. 
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 2 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge. 


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