In quella che è stata definita una vera e propria "lenzuolata" di liberalizzazioni, il Governo ha inserito diverse novità anche per la già "tormentata" categoria forense

In quella che è stata definita una vera e propria "lenzuolata" di liberalizzazioni, il Governo ha inserito diverse novità anche per la già "tormentata" categoria forense.

Il ddl concorrenza approvato venerdì 20 febbraio dal Consiglio dei Ministri, che si appresta ora ad essere esaminato dal Parlamento, prevede infatti tutta una serie di novità per i settori professionali che vanno ad incidere soprattutto su notai, ingegneri e, dulcis in fundo, sugli avvocati, al fine di incentivare (e semplificare) la competitività anche nella professione forense (leggi l'articolo "Ddl concorrenza: le "liberalizzazioni" del Governo spiegate in 10 punti"). 

Ecco le principali novità introdotte dal disegno di legge che riguarderanno da vicino gli avvocati:

Niente limiti all'associazione professionale

Il ddl elimina il vincolo di appartenenza ad una sola associazione professionale.

Con l'abrogazione del comma 4 dell'art. 4 della l. n. 247/2012, infatti, gli avvocati potranno partecipare a più associazioni, pur restando fermo che l'incarico professionale deve essere conferito in via personale e che la partecipazione non possa pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio del professionista nello svolgimento dello stesso. Allo scopo di incentivare la partecipazione in più associazioni, la disposizione del ddl elimina anche l'obbligo che gli associati abbiano domicilio professionale nella sede dell'associazione.

Incentivate le società multidisciplinari

L'abrogazione dei limiti alla partecipazione alle associazioni professionali incide direttamente anche sulle associazioni multidisciplinari costituite da avvocati e altri professionisti allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche "a carattere multidisciplinare", come previste dal comma 2 dell'art. 4 della l. n. 247/2012. Anche in tal caso, infatti, per effetto dell'abrogazione del comma 4, gli avvocati potranno partecipare a più associazioni e non avranno l'obbligo della sede presso soltanto una di queste, ferme restando ovviamente tutte le precedenti condizioni.

Via libera alle società di capitale

Una delle novità più eclatanti del ddl è quella dell'apertura alle società di capitale per gli avvocati. La previsione, in precedenza affidata dall'art. 5 della l. n. 247/2012 ad apposito decreto legislativo del Governo (che ovviamente viene abrogato dal ddl), viene espressamente disciplinata dall'introduzione di un nuovo art. 4-bis (ad opera dell'art. 26 del ddl) rubricato "Esercizio della professione forense in forma societaria". Ove la norma superasse l'iter parlamentare, verrà consentito dunque il libero ingresso dei soci di capitali nelle società tra avvocati, restando fermo il principio della personalità della prestazione professionale e i requisiti necessari per l'esercizio della professione. La norma del ddl sottolinea anche che la responsabilità "della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione".

Preventivo obbligatorio e non più su richiesta

Se fino ad oggi l'art. 13 della legge professionale forense prevedeva che l'avvocato fornisse al cliente (in via orale) tutte le informazioni relative alla complessità dell'incarico e agli oneri ipotizzabili, fornendo solo "a richiesta" il preventivo scritto, ove la norma inserita nel ddl dovesse essere approvata dalle Camere, l'avvocato dovrà obbligatoriamente presentare un preventivo in forma scritta che contenga i costi della prestazione, distinguendo tra oneri, spese e compenso professionale, indipendentemente dal fatto se il cliente lo richieda o meno (Vedi: "Avvocati: arriva il preventivo obbligatorio").

Il passaggio di competenze dai notai agli avvocati

Per gli atti relativi alle transazioni degli immobili adibiti ad uso non abitativo, non superiori a 100mila euro, il disegno di legge dell'esecutivo elimina la competenza esclusiva del notariato affidandola invece agli avvocati (Vedi: "Immobili ad uso non abitativo: sotto i 100mila euro le transazioni si faranno dagli avvocati").

In sostanza, questi ultimi, secondo l'art. 29 del ddl, avranno il compito di autenticare la relativa sottoscrizione sugli atti riguardanti cessioni, donazioni o costituzione e modificazione di diritti sugli immobili non residenziali, con il limite del valore catastale di 100mila euro, ma dovranno farlo gratuitamente (salvo il recupero delle spese) e dovranno avere un'apposita polizza assicurativa.

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