In materia di maltrattamenti commessi dall'insegnante a danno degli alunni, non è sufficiente che la direttrice della scuola informi i propri superiori. Per andare esente da colpe, infatti, la stessa, deve esercitare un obbligo di vigilanza, come previsto dal suo ruolo.

Lo ha affermato la seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 38060 del 17 settembre 2014, confermando la misura cautelare degli arresti domiciliari, adottata dal Tribunale di Roma in sede di rinvio, nei confronti di un'indagata per il reato di maltrattamenti continuati ai danni di alunni della scuola ove la stessa svolgeva la funzione di direttrice.

Per la Corte, infatti, il ruolo effettivo dell'indagata, contrariamente a quanto affermato dal difensore della donna, in base alla normativa che disciplina il suo contratto di lavoro, non si sostanzia solamente in "un obbligo di segnalazione agli organi competenti". 

Tra i precisi doveri della direttrice di una scuola, individuati dalla fonte normativa, vi è infatti l'obbligo di "esercitare i poteri di vigilanza, controllo, segnalazione e denuncia".

Ritenendo, pertanto, che, alla luce di quanto stava emergendo nell'istituto da lei diretto, la donna non avesse adempiuto in modo incisivo all'obbligo di vigilanza e controllo richiesto dalla sua carica, consentendo così la continuazione dei maltrattamenti posti in essere dall'insegnante sino all'esecuzione delle misure cautelari, la Suprema Corte ha, quindi, ritenuto integrata la condotta omissiva ravvisata dal giudice del merito, rigettando il ricorso. 

Come di legge nel testo della sentenza, il G.I.P. del Tribunale di Roma aveva emesso misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di una donna indagata per il reato di maltrattamenti continuati ai danni di alunni della scuola ove svolgeva la funzione di direttrice ed ometteva, in tale veste, di esercitare i poteri di vigilanza, controllo, segnalazione e denuncia non impedendo così i maltrattamenti posti in essere da una insegnante.

Testo sentenza Corte di Cassazione, II sezione Penale n. 38060 del 17 settembre 2014

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