Avv. Silvia Delcuratolo (Bari) 

E-mail: silvia.delcuratolo@libero.it

Con la pronuncia n. 18869 dell'08/09/2014, la Corte di Cassazione ha ricordato che le spese straordinarie da sostenere per i figli non possono essere incluse nell'assegno ordinario di mantenimento trattandosi di spese che per loro natura risultano imprevedibili ed esulano regime ordinario di vita dei figli.

In buona sostanza, spiega la Corte queste spese non sono "forfettizzabili".

Nel caso preso in esame dai giudici di piazza Cavour, una ex moglie aveva chiesto il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di materiale didattico.

Dando ragione alla donna la Corte di Cassazione ha ricordato che l'inclusione di spese straordinarie in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno di mantenimento "può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art.155 codice civile e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonchè recare grave nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno 'cumulativo', di cure necessarie o di altri indispensabili apporti".

Nella fattispecie il Tribunale, nella sentenza di divorzio, aveva posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie mediante versamento di un assegno mensile per ciascuna, confermando l'obbligo (fissato in sede di separazione) di pagare anche il 50% delle spese straordinarie delle figlie che liquidava in via forfettaria.

Avverso tale sentenza il padre ha proposto appello chiedendo la riduzione dell'assegno di mantenimento ordinario per le figlie e la dichiarazione di non debenza dell'importo stabilito dal giudice di primo grado per le spese straordinarie.

La Corte d'appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello, determinava in complessivi Euro 1000,00 l'assegno a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, comprendendovi le spese mediche, ludiche e scolastiche. La Corte di Appello ha ritenuto in particolare che il contributo per le spese straordinarie fosse da ricomprendere nell'assegno mensile perché l'importo di questo era già il massimo esigibile dal marito in rapporto alle sue sostanze.

La ex moglie si rivolgeva alla Corte di Cassazione, lamentando i giudici di merito avrebbero errato nel ricomprendere tutte le spese straordinarie per le figlie nell'assegno di mantenimento, così negando, di fatto, il riconoscimento del diritto al contributo per tali spese, nonché nell'aver negato alla moglie altresì il rimborso delle spese già sostenute. 

La Cassazione ha dato ragione, sul punto, alla moglie, ritenendo la sua doglianza pienamente fondata e ribadendo che le spese straordinarie non possono essere ricomprese nell'assegno ordinario di mantenimento.

Avv. Silvia Delcuratolo (Bari) - E-mail: silvia.delcuratolo@libero.it

Testo sentenza Cassazione 18869/2014
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