In questi giorni molto prolifici per il Governo che, finita la pausa estiva, ha riaperto le danze delle riforme, la parola d'ordine è senz'altro quella della "giustizia" (Si veda: RIFORMA della GIUSTIZIA CIVILE Le novità, il testo provvisorio e lo schema del DECRETO LEGGE), ossia il pacchetto di provvedimenti (da qualcuno chiamato anche "spezzatino" per via della frammentazione dei testi) destinato a rivoluzionare l'intero settore, che ha fatto passare in secondo piano anche temi come lo "Sblocca Italia", il disegno di legge sul nuovo codice degli appalti e il rinvio sinedie della riforma della scuola. 

Sebbene non tutti i punti della giustizia annunciati vedranno la luce nel breve termine, visto che i temi caldi e delicati come la prescrizione, le intercettazioni e la responsabilità dei giudici sono stati affidati ai disegni di legge delega che richiederanno l'approvazione del Parlamento in tempi più dilatati, a procedere spedita è parte della riforma della giustizia civile, con le novità contenute nel decreto legge varato il 29 agosto e in via di pubblicazione. 

Aldilà delle disposizioni sull'arbitrato e sulle negoziazioni assistite che mirano a portare fuori le controversie dai tribunali, certamente tra le novità introdotte dal d.l. spiccano le norme previste per la tutela del credito nonché per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali. 

Riassunti in quattro articoli, dal 16 al 19, introdotti dal capo V del decreto, si tratta di disposizioni finalizzate a fornire ai creditori strumenti più pregnanti e incisivi per il recupero dei propri crediti: dalle misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti a quelle per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo, passando per il monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali.

In particolare, oltre alle modifiche degli articoli del codice di procedura civile relativi alla forma e al deposito del pignoramento, alle modalità di nomina e revoca del custode, viene fissato, un incremento del saggio di interesse moratorio, nel caso in cui le parti non ne abbiano determinato la misura.

Il principio è semplice: in sostanza, chi non paga volontariamente i debiti dovrà pagare di più, secondo un tasso di interessi legali pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Altro strumento utile è quello introdotto dal nuovo art. 492-bis che fa scattare la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, autorizzata dal presidente del tribunale su istanza del creditore, presso le banche dati della P.A., dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, del pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, "per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti". 

Vedi anche: 
Speciale Riforma: ecco i dodici punti che "rivoluzioneranno" la giustizia italiana. In allegato il testo e una raccolta di articoli di approfondimento 


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