Can che abbaia non morde dice il proverbio. Ma se disturba la quiete e il riposo notturno del vicino, legittima l'inquilino a recedere dal contratto di locazione. Tra i gravi motivi legittimanti il recesso del conduttore, infatti, vi sono le molestie di fatto arrecate da terzi e tra queste rientra il continuo abbaiare di un cane che, disturbando il riposo e il sonno notturno dello stesso, è considerato lesivo per la salute. Così ha deciso la terza sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12291 del 30 maggio scorso, rigettando il ricorso della società locatrice nei confronti della conduttrice che aveva esperito il recesso dal contratto ai sensi dell'art. 4 della l. n. 392/78 a causa del consistente disturbo arrecatole dall'abbaiare continuo del cane di proprietà dell'inquilino del piano sovrastante.

Confermando, le decisioni di primo e secondo grado che avevano rigettato l'opposizione della società locatrice, revocando il decreto ingiuntivo emesso per i canoni di locazione insoluti, la S.C. ha ribadito il principio pacifico secondo il quale "i gravi motivi che consentono, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il recesso del conduttore dal contratto di locazione, ai sensi degli artt. 4 e 27 l. 27 luglio 1978, n. 392, devono essere determinati da fatti estranei alla sua volontà, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione

del rapporto, tali da rendergli oltremodo gravosa la sua prosecuzione". Né può rilevare, al fine della mancata legittimazione a dismettere la detenzione dell'immobile, la facoltà concessa dall'art. 1895 c.c., sia al conduttore che al locatore, di agire personalmente contro il terzo per il pregiudizio subito, poiché appunto trattasi di facoltà e non di obbligo che non esclude il ricorso ad altri strumenti di tutela giuridica. È, pertanto, legittima la dismissione della detenzione dell'immobile dipendente, non da arbitraria volontà del conduttore, bensì da "esigenze esterne" idonee, come nel caso di specie, ad arrecare condizioni di stress e precise ripercussioni sulla salute, tali da rendere "oltremodo gravosa, se non intollerabile la prosecuzione del rapporto locatizio". 


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