di Marco Massavelli - Intervento congiunto dei Ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di dispositivi di misura della velocità dei veicoli di cui all'articolo 142, comma 6, codice della strada. Con la circolare prot. 300/A/9363/13/144/5/20/5 del 13 dicembre 2013, i due Ministeri forniscono le direttive in ordine all'utilizzo delle apparecchiature per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità la cui approvazione è stata rilasciata da più di 20 anni e sulla verifica periodica del misuratore denominato "Autovelox 104/C-2".

L'articolo 142, comma 6, codice della strada individua le modalità per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità dei veicoli: "Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento".


Tali apparecchiatura sono soggetti ad approvazione o omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'articolo 45, comma 6, codice della strada

, infatti, prescrive: "Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione".


E il regolamento di esecuzione del codice della strada, all'articolo 345, comma 2, precisa, in riferimento alle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità, che: "Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (oggi, la competenza è del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n.d.r). In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%."


Quindi, le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità possono essere utilizzate solo se conformi al modello approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: le norme concernenti l'approvazione dei prototipi delle apparecchiature per il rilevamento della velocità dei veicoli e delle modalità del loro impiego sono contenute nel decreto 29 ottobre 1997, del Ministero dei Lavori Pubblici che, in particolare, ha previsto un doppio regime, a seconda che l'approvazione dell'apparecchiatura sia stata rilasciata prima o dopo il 1° gennaio 1981.


Alcune importanti note operative per il corretto utilizzo delle apparecchiature per il rilevamento della velocità dei veicoli (articolo 142, codice della strada). Per le apparecchiature approvate, secondo le disposizioni del codice della strada del 1959, in data precedente al 1° gennaio 1981, l'articolo 2, decreto ministeriale 29 ottobre 1997, del Ministero dei Lavori Pubblici, concernente "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego" ha stabilito che: "A decorrere dal 1 giugno 1998 tutte le approvazioni di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità rilasciate prima del 31 dicembre 1980 sono revocate".



Tale revoca opera di diritto, senza la necessità che venga emanato un apposito provvedimento dal competente Ministero, se l'approvazione non venga confermata. I costruttori delle apparecchiature e gli altri soggetti interessati (e cioè, i rivenditori) che intendono mantenere in commercio dispositivi approvati prima del 31 dicembre 1980, devono avanzare istanza di convalida della approvazione a suo tempo rilasciata, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale presso il Ministero dei lavori pubblici, almeno tre mesi prima del 1 giugno 1998, seguendo la procedura prevista all'art. 192 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Tale ultima disposizione prescrive le modalità di presentazione delle domande di omologazione o approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del Ministero dei lavori pubblici (si legga, oggi, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal regolamento di esecuzione del c.d.s., ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero approva il prototipo.

Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. La omologazione o l'approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi.

Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante. Ovviamente, i dispositivi la cui approvazione è revocata non possono più essere commercializzati e impiegati per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità.



Il successivo articolo 3, del decreto ministeriale 29 ottobre 1997 si occupa invece delle apparecchiature approvate a decorrere dal 1° gennaio 1981: "Le approvazioni di apparecchiature per l'osservanza dei limiti di velocità concesse a decorrere dal 1 gennaio 1981 decadono venti anni dopo il loro rilascio". Salvo, ovviamente, che l'approvazione dell'apparecchiatura non venga confermata dal Ministero a seguito di apposita istanza presentata dal costruttore, a norma dell'articolo 192, regolamento di esecuzione c.d.s., prima della sua scadenza.

A differenza delle apparecchiature approvate prima del gennaio 1981, quelle approvate successivamente, in caso di scadenza dell'approvazione, senza che questa venga confermata, non possono essere più commercializzate, ma possono continuare ad essere utilizzate dagli organi di polizia che ne abbiano la disponibilità, per l'accertamento delle violazioni, a condizione che non stata disposta la revoca del provvedimento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale soggetto attualmente competente in materia.

Infatti, la Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 17 gennaio 2011, n. 1014, ha precisato, fornendo importanti indicazioni per il corretto utilizzo delle apparecchiature da parte degli organi di polizia stradale, che:

  • la necessità di omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare;

  • non ciascun esemplare ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (Cass., n. 29333 del 2008);

  • il termine di validità dell'omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l'apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima - dacchè tale operatività, una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura - ma ad un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore (Cass., n. 29333 del 2008; Cass., n. 9950 del 2007);

  • in tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada (art. 142, comma 6) nè il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacchè, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 C.d.S., (Cass., n. 29333 del 2008.);

  • l'Amministrazione non ha alcun ulteriore onere probatorio, , relativo alla perdurante funzionalità delle apparecchiature. (Cass. 17361/08).



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