In tema di mantenimento del figlio, con sentenza n. 1773/2012, depositata lo scorso 8 febbraio, la Corte di Cassazione ha ribadito ancora una volta che sussiste il diritto al mantenimento del figlio anche maggiorenne che non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica. In particolare, la Corte (prima sezione civile), confermando l'ormai consolidato orientamento in materia (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830; 11 gennaio 2007, n. 407), ha spiegato che l'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nella concreta condizione di poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. L'età da sola, ha sottolineato, infine, la Corte, non esclude in modo automatico il diritto al mantenimento. La vicenda processuale, terminata con la sentenza in commento, nasce da un procedimento per modifica delle condizioni di separazione. In particolare, la Corte di Appello di Venezia confermava il provvedimento del Tribunale di Venezia, in punto di assegnazione della casa coniugale ed assegno per la moglie. Su ricorso per cassazione proposto dalla moglie, (che lamentava violazione degli artt. 147, 155 c.c., nonché 710 c.p.c. e in particolare l'affermazione del Giudice a quo per cui la figlia delle parti di 35 anni non avrebbe più alcun diritto al mantenimento), la Suprema Corte ha confermato l'orientamento in materia e, accogliendo il ricorso della moglie, ha quindi stabilito che sussiste il diritto al mantenimento del figlio economicamente non autosufficiente, anche se maggiorenne.
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