7. Al
fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale dAbruzzo, Lazio e
Molise, è
erogata a favore dellente parco nazionale
dAbruzzo, Lazio e Molise la somma di euro 2.500.000, a
decorrere dallanno 2006, per consentire
la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso
lente. Le relative stabilizzazioni sono
effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente
comma e nel rispetto delle normative
vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I
rapporti di lavoro in essere con il
personale che presta attività professionale e collaborazione presso
lente parco sono regolati, sulla base di
nuovi contratti che verranno stipulati dallente, a decorrere
dal 1º gennaio 2006, fino alla definitiva
stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si
provvede attraverso la riduzione del fondo
di cui al comma 96 dellarticolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
8. Il
comma 12 dellarticolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal
seguente:
"12. Gli organi dellEnte parco durano in
carica cinque anni".
9.
Allarticolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, e
successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2006". La disposizione del
presente comma non si applica alle discariche di II categoria,
di tipo A, cui si conferiscono materiali
di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il
termine di conferimento è fissato alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
10. Il
contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è aumentato, a decorrere
dallanno 2006, ad euro 2.300.000. Per le
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