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Università degli studi di Napoli. 4. Al comma 2 dellarticolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "1º luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2005"; b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006"; c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006". 5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dellIstituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157. 6. Al comma 1 dellarticolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunta la seguente lettera: "e-ter) dellesecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati". A tal fine è autorizzata la spesa annua di 200.000 euro dal 2006. ... |
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