lanno di applicazione della tariffa
sullintera rete nazionale e comunque non superiore ad un
numero di unità di servizio stabilito con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro delleconomia e
delle finanze";
d) il
comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Per i soli voli nazionali e
comunitari, la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera
b),
può essere applicata in misura ridotta
fino al 50 per cento. La quota di riduzione è stabilita con
decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e
delle finanze; fino allemanazione di tale
decreto la riduzione è stabilita nella misura del 50 per
cento.";
e) al
comma 6, le parole: "dallarticolo 7 della legge 11 luglio 1977, n. 411" sono
sostituite
dalle seguenti: "dallarticolo 4 della
legge 20 dicembre 1995, n. 575";
f) dopo
il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. I coefficienti unitari di
tassazione, di cui al comma 4 del presente articolo e di cui
allarticolo 3 della legge 11 luglio 1977,
n. 411, sono determinati secondo parametri di
efficientamento dei costi indicati nel
contratto di programma di cui allarticolo 9, comma 2, della
legge 21 dicembre 1996, n. 665. Nel
contratto di programma è assegnato allAzienda un obiettivo
di recupero della produttività tenendo
conto del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti,
delle esigenze di recupero dei costi, in
base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture di
assistenza al volo, delleffettivo
conseguimento degli obiettivi di sicurezza, nonché di un sistema di
contabilità analitica, certificato da
società di revisione contabile, che consenta lindividuazione dei
...