a) al
comma 1, lettera b), le parole: "ed i voli" sono sostituite dalle
seguenti: ", comunitari
e";
b) al
comma 3, le parole da: "secondo la formula:" fino alla fine del comma sono
sostituite
dalle seguenti: "secondo la formula: T=CTT
* p * a, nella quale T è lammontare della tassa,
CTT è il coefficiente unitario di
tassazione di terminale, p è il coefficiente di peso ricavato
elevando il peso massimo dellaeromobile
al decollo come definito dallarticolo 6 della legge 11
luglio 1977, n. 411, ad un valore
determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, tenuto conto delleffettivo
costo di erogazione del servizio di controllo al volo in base al
peso degli aeromobili. Fino allemanazione
di detto decreto il valore cui elevare il peso è stabilito in
0,95. Il coefficiente a è determinato
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
tenuto conto delleffettivo costo di
assistenza al volo sostenuto per categoria di aeroporto; fino
allemanazione del decreto di
determinazione del coefficiente, a è pari a 1 per tutti gli aeroporti.";
c) al
comma 4, le parole da: "costo complessivo previsto" a: "intera rete
aeroportuale"
sono sostituite dalle seguenti: "costo
complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso
degli aeroporti, al netto dei costi
previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un
traffico in termini di unità di servizio
inferiore all1,5 per cento del totale previsto per lanno di
applicazione della tariffa sullintera
rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unità
di servizio stabilito con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro delleconomia e delle finanze,
nonché della sommatoria dei costi previsti nei restanti
aeroporti per fornire un numero di unità
di servizio pari all1,5 per cento del totale previsto per
...