7. Le
operazioni di trasferimento di cui ai commi 1 e 2 sono esenti da imposte dirette
ed
indirette e da tasse, in base a quanto
disposto dallarticolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9
gennaio 1999, n. 1.
8. Gli
interventi di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, ed alla legge 7 agosto
1997,
n. 266, possono accedere alle risorse del
fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, secondo i criteri stabiliti dal CIPE.
9.
Allarticolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole:
"relative agli
interventi di cui alla delibera CIPE 4
agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonché quelle"
sono soppresse.
10.
Allarticolo 5, comma 7-bis, della legge 27 marzo 2001, n. 122, è
aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Nellambito dei
predetti limiti e per un importo massimo di 560.000 euro, il
commissario ad acta opera anche
attraverso specifiche convenzioni con lIstituto per lo sviluppo
agroalimentare (ISA) Spa, per lattività
inerente la prosecuzione degli interventi relativi al progetto
speciale promozionale per le aree interne
del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli
tipici, di cui alla delibera CIPE n. 132
del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255
del 29 ottobre 1999".
11.
Allarticolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il
comma 132 è sostituito dal seguente:
"132. LIstituto per lo sviluppo
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