|
| Home | Notizie giuridiche | Notizie di attualità | Notizie ultima ora | |
|
|
deliberazioni adottate ed ancora in fase di attuazione, nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e allarticolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ed ogni altro e qualsiasi diritto esistente o maturato alla data del trasferimento; b) le competenze relative agli interventi di cui alla citata delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000. 3. Resta a carico di ISA Spa lattuazione di quanto previsto dallarticolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 4. La quota di partecipazione di Sviluppo Italia Spa in ISA Spa è trasferita al Ministero delle politiche agricole e forestali per limporto di euro 240.000. Al relativo onere si provvede per lanno 2005 mediante riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui allarticolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 5. Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad iscrivere nelle proprie scritture contabili patrimoniali esclusivamente i decrementi conseguenti al trasferimento delle poste patrimoniali di cui al comma 1. 6. ISA Spa iscriverà nelle proprie scritture contabili le poste patrimoniali, di cui al comma 1, trasferite al valore di libro come iscritte in Sviluppo Italia Spa al momento del trasferimento apponendo una riserva speciale di natura patrimoniale esente da imposte e tasse, senza vincoli di utilizzo. ... |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Successiva
Prima pagina di questa legge