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dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale, per un periodo non superiore a quattro anni, di un contingente di personale di 30 unità. 3. Alla copertura del contingente si provvede attraverso lutilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui allarticolo 3-ter del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già in posizione di disponibilità ai sensi dellarticolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con invarianza del trattamento economico complessivo. Lutilizzo temporaneo cessa nel caso di conferimento di incarico ai segretari da parte di un comune o di una provincia. 4. Le modalità di utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui al comma 3 e di trasferimento delle relative risorse sono disciplinate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Al fine di garantire lefficienza e lomogeneità su tutto il territorio nazionale dellattività di rilevazione statistica, lISTAT è autorizzato a costituire una società di rilevazione statistica con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica. La società di rilevazione statistica nazionale può avvalersi di rapporti di lavoro privato subordinato e di ... |
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