Dopo larticolo 10, sono inseriti i
seguenti:
«Art. 10-bis. - (Efficienza delle
amministrazioni pubbliche). 1. In considerazione delle
disposizioni di legge rivolte al
contenimento delle spese per incarichi e rapporti di collaborazione da
parte delle pubbliche amministrazioni e al
fine di assicurare trasparenza ed efficacia allattività
amministrativa, anche tramite
lattivazione di un numero verde per la segnalazione, da parte dei
cittadini, di ritardi o inadempienze,
allarticolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: Per lesercizio delle funzioni ispettive connesse, in
particolare, al corretto conferimento
degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche
dintesa con il Ministero delleconomia e
delle finanze, lispettorato si avvale dei dati comunicati
dalle amministrazioni al Dipartimento
della funzione pubblica ai sensi dellarticolo 53. Lispettorato,
inoltre, al fine di corrispondere a
segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa
presunte irregolarità, ritardi o
inadempienze delle amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2,
può richiedere chiarimenti e riscontri in
relazione ai quali lamministrazione interessata ha lobbligo
di rispondere, anche per via telematica,
entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli
esiti delle verifiche svolte
dallispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini
dellindividuazione delle responsabilità e
delle eventuali sanzioni disciplinari di cui allarticolo 55, per
lamministrazione medesima. Gli ispettori,
nellesercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia
funzionale ed hanno lobbligo, ove ne
ricorrano le condizioni, di denunciare alla procura generale
della Corte dei conti le irregolarità
riscontrate.
2. Al
fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme
e delle
procedure amministrative e di monitoraggio
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