Il pignoramento è l’atto con il quale inizia l'espropriazione forzata. Si tratta del primo atto esecutivo vero e proprio, che può assumere diverse forme.
- Tipologie di pignoramento
- Funzione del pignoramento
- Limiti
- Oggetto del pignoramento
- I beni non pignorabili
- Impignorabilità degli animali d'affezione o da compagnia
- L'impignorabilità relativa
- Crediti impignorabili
- Aspetti formali
- Effetti dell'intimazione
- Tempi e forme
- L'art. 492 riformato
- Ricerca telematica dei beni da pignorare
- Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario
- Conversione e riduzione del pignoramento
- Cessazione di efficacia
- Formule di pignoramento
Tipologie di pignoramento
Il nostro ordinamento giuridico prevede tre diverse tipologie di pignoramento, a seconda del bene che ne costituisce l'oggetto.
Si tratta, in particolare:
del pignoramento immobiliare, che ha per oggetto i beni immobili;
del pignoramento mobiliare, che ha per oggetto cose mobili (vi rientra, ad esempio, il pignoramento autoveicoli);
del pignoramento presso terzi, che ha per oggetto crediti o più un generale beni del debitore che sono nella disponibilità del terzo (vi rientra, ad esempio, il pignoramento conto corrente).
Funzione del pignoramento
La funzione del pignoramento è quella di vincolare determinati beni del debitore al soddisfacimento del diritto di credito del creditore procedente e anche di tutti gli altri creditori che dovessero intervenire successivamente nel processo esecutivo.
Si tratta di un vincolo giuridico che riguarda il valore di scambio dei beni e non il loro utilizzo. Infatti il debitore può continuare a disporre materialmente dei beni pignorati, salvo evitare di tenere comportamenti che possano comportare la sottrazione, la distruzione o il deterioramento dei beni medesimi.
Non è richiesto il pignoramento se oggetto di espropriazione sono cose soggette a pegno o ad ipoteca (art. 491 e 502 c.p.c.). In quest'ultimo caso, infatti, l'ordinamento ritiene già acquisiti gli effetti propri del pignoramento per cui è possibile il deposito dell'istanza di vendita o di assegnazione dopo la notifica del precetto e senza la previa notifica dell'atto di pignoramento.
Limiti
Le esigenze alla base del pignoramento si scontrano, talvolta, con altri interessi giuridicamente garantiti e tale circostanza determina, in alcuni casi, la previsione di specifici limiti.
Ad esempio, il pignoramento dello stipendio è possibile solo entro il limite massimo di un quinto dell'importo mensile netto.
Per il pignoramento pensione è previsto un ulteriore vincolo: non è possibile pignorare tale emolumento per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà (il cd. minimo vitale impignorabile). La parte eccedente può essere pignorata nei limiti del quinto.
Oggetto del pignoramento
Il pignoramento può avere ad oggetto una molteplicità di beni.
Si tratta, in sostanza, di beni determinati scelti tra tutti quelli rientranti nel patrimonio del debitore, secondo le regole di cui all'articolo 483 del codice di rito, e dei beni appartenenti a terzi che siano vincolati a garanzia del credito o oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.
I beni che concretamente possono essere oggetto di pignoramento, in ogni caso, si ricavano a contrario dalle norme del codice di procedura civile che indicano quali cose sono assolutamente impignorabili, quali sono relativamente pignorabili e quali sono pignorabili solo in particolari circostanza di tempo.
I beni non pignorabili
Al pignoramento, la forma di gran lunga più importante di procedimento esecutivo, sono sottratti una serie di beni, in virtù della volontà del legislatore di tutelare alcuni diritti del debitore riconosciuti come fondamentali e "irriducibili", quali il diritto alla vita e alla dignità.
Rispondendo alla ratio della non espropriabilità dei beni di prima necessità ed essenziali per la vita stessa del debitore e delle persone con questo conviventi, l'art. 514 c.p.c. dichiara impignorabili
- vestiti, biancheria, letti, tavoli e sedie, posate e utensili, armadi, cassettiere, frigoriferi, stufe e fornelli a gas o elettrici, lavatrici, ma anche
- commestibili e combustibili necessari a coprire il fabbisogno di un mese;
- libri, attrezzi e oggetti indispensabili (vedi computer) allo svolgimento dell'attività lavorativa e armi utilizzate per l'adempimento di un pubblico servizio;
- le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio.
Lo stesso articolo 514 assicura, poi, l'intangibilità di oggetti che rivestano un particolare valore affettivo e morale, come: la fede nuziale, gli oggetti sacri o necessari alla professione del culto religioso, le decorazioni al valore, la corrispondenza, gli scritti di famiglia e i manoscritti, purché non appartengano a collezioni di pregio.
Impignorabilità degli animali d'affezione o da compagnia
Sono inoltre assolutamente impignorabili, a seguito della novella apportata dalla legge n. 221/2015 (c.d. collegato ambientale), che ha inserito i nuovi numeri 6-bis e 6-ter, nella disposizione penale in esame, "gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali", nonché "gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli".
L'impignorabilità relativa
Quelle fin qui elencate sono le cose mobili assolutamente impignorabili.
I successivi artt. 515 e 516 c.p.c. si occupano invece della impignorabilità "relativa", condizione che ricorre in presenza di particolari circostanze oggettive o temporali. Rientrano in questa categoria, rispettivamente:
- gli oggetti adibiti al servizio e alla coltivazione del fondo - che possono essere sottoposti ad espropriazione forzata solo in mancanza di altri beni mobili su cui soddisfarsi;
- i frutti raccolti o separati dal suolo - che possono essere pignorati separatamente dall'immobile al quale accedono soltanto nelle ultime 6 settimane precedenti alla naturale maturazione degli stessi e i bachi da seta che si trovino sui rami a formare il bozzolo.
Crediti impignorabili
Per quanto riguarda i crediti, invece, l'art. 545 c.p.c. stabilisce che non sono assoggettabili ad esecuzione forzata: i crediti alimentari (come quelli dovuti in regime di separazione); i sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, enti assistenziali o benefici, e quelli destinati al sostentamento di persone in stato di indigenza.
Non possono essere pignorate, infine, le pensioni minime, di solito identificate con la pensione sociale INPS riproporziona sul reddito e l'"ampiezza" del nucleo familiare; mentre, per la parte di pensione eccedente questa soglia, il pignoramento non può superare la quota del 20%.
Aspetti formali
Vediamo quali sono le forme, i tempi e gli effetti del pignoramento.
Effetti dell'intimazione
Formalmente il pignoramento contiene l'intimazione dell'ufficiale giudiziario al debitore di non sottrarre i beni pignorati e i loro frutti alla garanzia del credito (comma 1, art. 492 c.p.c.). Pertanto saranno inefficaci, nei confronti del creditore procedente e di quelli intervenuti nell'esecuzione, gli atti che abbiano ad oggetto la vendita o qualunque altra disposizione giuridica dei beni espropriati.
Tempi e forme
Il pignoramento, al contrario del precetto che è un atto del creditore, costituisce un atto dell'ufficiale giudiziario, il quale lo predispone dopo che il creditore ha provveduto a notificare al debitore il titolo esecutivo ed il precetto. La notifica del pignoramento deve essere fatta entro 90 giorni da quella del precetto (art. 481 c.p.c., comma 1). Nell'intimazione al debitore, l'ufficiale giudiziario deve indicare esattamente il credito per cui si procede e i beni che si intendono pignorare.
Il pignoramento deve contenere l'invito rivolto al debitore a dichiarare la propria residenza o il domicilio eletto e l'avvertimento di poter chiedere al giudice dell'esecuzione competente la sostituzione dei beni e dei crediti pignorati con una somma di denaro.
Quest'ultima deve comunque essere pari all'ammontare del credito dovuto al procedente e agli intervenuti comprensivo del capitale, degli interessi, delle spese e dei costi di esecuzione. La richiesta di sostituzione, a pena di inammissibilità, deve essere depositata in cancelleria prima che il giudice disponga la vendita o l'assegnazione. Inoltre la richiesta deve essere accompagnata dal versamento di almeno un quinto della suddetta somma (comma 3, art. 492 c.p.c.). Si tratta dell'istituto della conversione del pignoramento, regolato dall'art. 495 c.p.c..
L'art. 492 riformato
La L. 80/2005, successivamente modificata dalla L. 52/2006, ha riformato l'art. 492 c.p.c. introducendo delle importanti novità tese ad aumentare le prospettive di successo del pignoramento. Infatti qualora i beni espropriati appaiano insufficienti a soddisfare i creditori o risulti in modo evidente che la liquidazione degli stessi sarà lunga e dispendiosa, il debitore viene invitato ad indicare altri beni del proprio patrimonio che siano utilmente pignorabili, i luoghi dove questi si trovino e le generalità di eventuali terzi debitori. La dichiarazione fatta avrà effetti anche penali (commi 4, 5 e 6, art. 492 c.p.c.).
Laddove il debitore sia un imprenditore commerciale, sempre nel caso di pignoramento insufficiente e su richiesta e a spese del creditore procedente, l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare il luogo dove sono tenute le scritture contabili. Quindi procede alla nomina di un professionista che le esamini al fine di individuare beni e crediti pignorabili.
Il professionista nominato può a tal fine richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta e sulle modalità di conservazione delle scritture contabili (comma 7, art. 492 c.p.c.).
La rforma Cartabia ha, invece, introdotto il comma 7 in cui viene specificato che, nell'ipotesi di sospensione dell'art. 492-bic c.p.c. il pignoramento deve contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'articolo 492-bis c.p.c.
Ricerca telematica dei beni da pignorare
L'articolo 492-bis del codice di rito prevede la possibilità che il presidente del tribunale, su istanza del creditore, autorizzi la ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche.
Con il provvedimento autorizzativo, in sostanza, il presidente del tribunale (o un giudice da lui delegato) dispone che l'ufficiale giudiziario effettui l'accesso, attraverso collegamento diretto, alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e in quelle degli enti previdenziali per l'acquisizione di tutte le informazioni che possono risultare utili per individuare le cose e i crediti da sottoporre ad esecuzione.
Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario
Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede comprensiva delle spese, incaricandolo di consegnarla al creditore (art. 494 c.p.c.).
Nel caso in cui si tratti di pignoramento di cose, il debitore può consegnare all'ufficiale giudiziario una somma di denaro pari all'importo del credito e delle spese, aumentato di due decimi.
Conversione e riduzione del pignoramento
Come accennato, il debitore, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, può chiedere che le cose o i crediti pignorati siano sostituiti da una somma di denaro comprensiva delle spese di esecuzione e dell'importo dovuto al creditore o ai creditori, inclusi capitale, interessi e spese.
Inoltre, su istanza del debitore o d'ufficio, il giudice può anche disporre la riduzione del pignoramento, una volta sentiti i creditori e quando il valore dei beni è superiore all'importo di crediti e spese.
Cessazione di efficacia
Il pignoramento perde di efficacia quando non siano state chieste l'assegnazione o la vendita entro quarantacinque giorni dal suo compimento.
Formule di pignoramento
Ecco una serie di modelli da utilizzare, scaricabili anche in pdf:
