Opposizione all'Esecuzione ex Art. 615 c.p.c.

Area: Diritto Esecutivo
Aggiornato: Dicembre 2025
Riferimenti: Art. 615 c.p.c.

L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è il rimedio processuale con cui il debitore contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, invocando l'estinzione o l'inesistenza del credito.

⚠️ Differenza con art. 617 c.p.c.:
  • Art. 615: Contesta il diritto sostanziale (credito estinto, pagato, prescritto)
  • Art. 617: Contesta i vizi degli atti (nullità precetto, competenza)
  • Termini: Art. 615 fino alla vendita/assegnazione, art. 617 termini più ristretti
📋 Novità Riforma Cartabia:
  • Deposito telematico: Obbligatorio tramite PCT
  • Sospensione automatica: In caso di accoglimento istanza cautelare
  • Termini ridotti: Per la decisione dell'istanza di sospensione
  • Comunicazioni PEC: Preferenziali per professionisti

📚 Guida Pratica all'Opposizione all'Esecuzione

1. Natura e Presupposti

L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è il rimedio per contestare:

  • Inesistenza del credito fin dall'origine
  • Estinzione del credito dopo la formazione del titolo
  • Modificazioni del credito (riduzione, compensazione)

2. Differenze con Art. 617 c.p.c.

Aspetto Art. 615 c.p.c. Art. 617 c.p.c.
Oggetto Diritto sostanziale Vizi degli atti
Motivi Estinzione, inesistenza credito Nullità precetto, incompetenza
Termini Fino a vendita/assegnazione Termini più ristretti
Effetti Estingue l'esecuzione Annulla atti viziati

3. Motivi di Opposizione

  • Pagamento: Integrale o parziale del credito
  • Compensazione: Con controcrediti liquidi ed esigibili
  • Prescrizione: Decorso del termine prescrizionale
  • Novazione: Sostituzione dell'obbligazione originaria
  • Remissione: Rinuncia del creditore al credito
  • Impossibilità sopravvenuta: Non imputabile al debitore
  • Inesistenza: Nullità, annullamento, risoluzione

4. Termini per l'Opposizione

Regola generale: L'opposizione può essere proposta fino a quando non sia disposta la vendita o l'assegnazione (artt. 530, 552, 569 c.p.c.).

Eccezioni:

  • Fatti sopravvenuti: Sempre opponibili
  • Causa non imputabile: Se si dimostra l'impossibilità di opporsi prima

5. Competenza

  • Giudice dell'esecuzione: Se l'esecuzione è già iniziata
  • Giudice ordinario: Se si oppone solo al precetto
  • Criterio territoriale: Tribunale competente per l'esecuzione

6. Sospensione dell'Esecuzione

Il giudice può sospendere l'esecuzione se:

  • Fumus boni iuris: Fondatezza prima facie dell'opposizione
  • Periculum in mora: Danno grave e irreparabile
  • Bilanciamento interessi: Valutazione comparativa

7. Onere della Prova

Motivo Onere Probatorio Mezzi di Prova
Pagamento Debitore opponente Ricevute, bonifici, testimoni
Compensazione Debitore opponente Documenti del controcredito
Prescrizione Debitore opponente Decorso del tempo, mancanza interruzioni
Remissione Debitore opponente Atto scritto o comportamenti concludenti

8. Procedimento

  1. Citazione dell'opposto con rito ordinario
  2. Eventuale istanza cautelare di sospensione
  3. Costituzione delle parti e prima udienza
  4. Istruzione della causa (se necessaria)
  5. Decisione con sentenza
  6. Eventuale appello entro 30 giorni

9. Effetti della Sentenza

Se accolta:

  • Estinzione dell'esecuzione in corso
  • Inefficacia del precetto e degli atti esecutivi
  • Cancellazione di trascrizioni e iscrizioni
  • Restituzione di eventuali somme riscosse

Se respinta:

  • Prosecuzione dell'esecuzione
  • Condanna alle spese dell'opponente

10. Errori da Evitare

  • Confondere i motivi dell'art. 615 con quelli dell'art. 617
  • Proporre opposizione dopo la vendita/assegnazione
  • Non allegare documentazione probatoria adeguata
  • Sbagliare la competenza territoriale
  • Non richiedere la sospensione quando necessaria
  • Invocare motivi non supportati da prove

Attenzione: Questo è un modello generico di opposizione all'esecuzione. Il contenuto deve essere adattato al caso specifico verificando attentamente i motivi dell'opposizione, la documentazione probatoria e i termini processuali.