I diritti di usufrutto, uso e abitazione sono dei diritti reali limitati, ovverosia diritti che, in rapporto diretto con il bene che ne costituisce l'oggetto, coesistono con il diritto di proprietà, lo comprimono e lo privano delle facoltà essenziali di godimento. Non sempre il pignoramento degli stessi risulta consentito dal legislatore.
La pignorabilità dell'usufrutto
L'usufrutto è un diritto pignorabile e, quindi, aggredibile dai creditori del proprio titolare nonostante la nuda proprietà appartenga a un soggetto estraneo al debito.
Infatti, possono essere oggetto di pignoramento tutti i diritti reali immobiliari che sono alienabili.
In ogni caso, permane la temporaneità del diritto, che, in caso di usufrutto vitalizio, coincide comunque con la vita dell'originario titolare sottoposto a procedura esecutiva e non del nuovo titolare, che quindi potrà veder estinto il diritto ottenuto a soddisfacimento del credito dopo brevissimo tempo in caso di età avanzata del debitore.
Impignorabilità dei diritti di abitazione e uso
Al contrario di quanto avviene per l'usufrutto, il diritto di abitazione non è pignorabile. La giurisprudenza prevalente, infatti, ritiene che in ragione della sua funzione di assolvere ad esigenze di natura familiare e del suo carattere personalissimo, ma soprattutto in considerazione del fatto che esso non è autonomamente trasferibile, tale diritto non possa essere oggetto di pignoramento.
In virtù delle medesime considerazioni, l'impignorabilità deve estendersi anche al diritto d'uso.
Del resto, i diritti di uso e di abitazione sono del tutto ignorati sia dall'articolo 2810 c.c., che stabilisce quali siano i beni oggetto di ipoteca, che dagli articoli 2814, 2815 e 2816 c.c., che disciplinano l'ipoteca.
Pignoramento del bene su cui grava diritto di abitazione
Con particolare riferimento al diritto di abitazione, viene spesso posta la questione di cosa accada se venga pignorato l'immobile sul quale esso grava.
In tal caso assume rilevanza fondamentale indagare se l'atto costitutivo del diritto di abitazione sia stato trascritto antecedentemente o successivamente la trascrizione del pignoramento: solo nel primo caso, infatti, il diritto reale di abitazione potrà essere validamente opposto ai creditori.
