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Il giudizio d'appello

Guida di procedura civile

L'appello è il primo mezzo di impugnazione previsto dal nostro ordinamento.

Con esso si introduce il giudizio di secondo grado e diviene possibile procedere a un nuovo esame della controversia.

In sostanza, oggetto della cognizione del giudice d'appello è la medesima controversia sulla quale il giudice di primo grado ha già deciso: attraverso tale impugnazione, quindi, possono essere fatti valere anche errori di merito e la sentenza emessa in tale fase sostituisce la precedente.

Si precisa che oggetto di appello sono le sentenze. Ciò anche quando la forma in concreto adottata dal giudice sia altra ma la legge imponga la forma della sentenza.

Così, entro tali limiti, potranno essere appellate anche le ordinanze pronunciate dal magistrato in violazione dell'articolo 279 del codice di procedura civile. 


Caratteristiche dell'appello

Dalla definizione offerta del giudizio di appello, è possibile individuare quali sono gli aspetti che caratterizzano tale fase.

Innanzitutto l'appello è un mezzo di gravame che permette di riesaminare la controversia già esaminata da un altro giudice.

In secondo luogo, e per tale ragione, esso ha effetto devolutivo, in quanto sottopone all'attenzione di un nuovo giudice, anche se non sempre integralmente, un rapporto sostanziale già conosciuto dal primo giudice.

Infine, l'appello si insinua nel processo di primo grado e lo prosegue, non dando vita a un nuovo processo.

La competenza

Diverse sono le competenze per i giudici d'appello. Secondo quanto stabilito dall'articolo 341 del codice di procedura civile, infatti, se si deve impugnare una sentenza del Giudice di Pace ci si dovrà rivolgere al tribunale, mentre se l'appello è rivolto contro una sentenza di tribunale la trattazione si farà dinanzi alla corte d'appello.

In sostanza, quindi, l'appello deve essere proposto al giudice di grado immediatamente superiore a quello che ha pronunciato la sentenza che si intende impugnare.

La circoscrizione è quella in cui ha sede il giudice di primo grado.

Sentenze appellabili

La regola generale che governa il giudizio d'appello è quella, di cui all'articolo 339 del codice di rito, in base alla quale sono appellabili le sentenze pronunciate in primo grado.

La medesima disposizione, però, pone anche delle eccezioni.

In particolare, le sentenze non possono essere appellate qualora a prevederlo sia la legge o l'accordo tra le parti o qualora il giudice sia stato incaricato dalle parti consensualmente di decidere secondo equità. Si parla in tal caso di sentenze in unico grado.

Con riferimento alle sentenze inappellabili per legge, si pensi, ad esempio, a quelle emesse in controversie di lavoro con valore non eccedente Euro 25,82 (vedi art. 440 c.p.c.) o a quelle in materia di opposizione agli atti esecutivi (vedi art. 618 c.p.c.).

Sentenze pronunciate secondo equità necessaria

Per quanto riguarda l'appellabilità, una disciplina particolare è prevista per le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace secondo equità necessaria, ovverosia quelle il cui valore non eccede Euro 1.100,00 e che non riguardano rapporti giuridici cd. di massa, ovverosia derivanti da contratti conclusi mediante moduli o formulari.

Infatti in tal caso, che è quello di cui al secondo comma dell'articolo 113 c.p.c., l'appellabilità è limitata alle sole violazioni di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie e di principi regolatori della materia, mentre restano esclusi gli altri errores in iudicando.

Vedi anche:

- Fac-simile atto di appello

- Fac-simile comparsa di risposta in appello

- L'appello incidentale - guida legale

Fac-simile appello incidentale