Sinistri: il valore probatorio dei verbali di polizia
Frequentemente, specie quando i sinistri stradali hanno dinamiche complesse, i conducenti degli autoveicoli coinvolti interpellano le autorità, che intervengono sul luogo in cui si è verificato lo scontro, raccolgono le dichiarazioni e le testimonianze dei presenti, eseguono gli opportuni rilievi e redigono un verbale relativo all'occorso.
- Il valore del verbale in giudizio
- La posizione della Corte di cassazione
- Necessaria la querela di falso
- Specifica prova contraria
Il valore del verbale in giudizio
Operativamente, ci si è spesso chiesti che tipo di valenza hanno tali verbali in un eventuale successivo giudizio avente ad oggetto la responsabilità dell'incidente e il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dello stesso.
Con la questione, la giurisprudenza si è confrontata in più occasioni, allineandosi su un principio ormai consolidato che attribuisce rilevanza di piena prova solo ai fatti che gli agenti di polizia hanno potuto accertare visivamente in conseguenza del loro intervento. A tutte le circostanze apprese da terzi o in conseguenza di altri accertamenti, invece, va dato un valore di prova che il giudice può liberamente valutare e apprezzare in giudizio.
La posizione della Corte di cassazione
Sul punto, particolarmente significativa è, ad esempio, la sentenza della Corte di cassazione numero 38/2014 del 3 gennaio 2014, che, peraltro, fa espressamente riferimento ad altri significativi precedenti.
In tale pronuncia si legge infatti che è "principio consolidato (tra le tante, Cass., 9 settembre 2008, n. 22662; Cass., 19 aprile 2010, n. 9251; Cass., 9 marzo 2012, n. 3787) quello per cui l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti".
Necessaria la querela di falso
Merita ancora di essere segnalata la sentenza della terza sezione civile della Cassazione numero 13195/2013 del 282 maggio 2013 che, dopo aver affermato che la precedente pronuncia numero 3282/2006 "ha effettivamente affermato che il rapporto redatto dagli agenti (in quel caso dai carabinieri) intervenuti sul posto dopo un incidente stradale costituisce atto pubblico, con valore di piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c., in ordine ai fatti accertati visivamente circa la fase statica quale risultava al momento del loro intervento", ha aggiunto che si tratta di un principio consolidato, affermato ad esempio anche dalle sentenze numero 28939/2005, numero 14038/2005, numero 3522/1999 e numero 16713/2009 e che va pertanto confermato.
I giudici hanno quindi chiarito che "quante volte, dunque, i fatti riferiti dai pubblici ufficiali autori del rapporto si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale non implicante margini di apprezzamento, per infirmarne la valenza di piena prova occorre la querela di falso".
Specifica prova contraria
In ogni caso, bisogna tenere conto del fatto che, come giustamente sottolineato dai giudici della Cassazione nella sentenza numero 22662/2008, "anche se il rapporto di polizia fa piena prova, sino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il p.u. attesta avvenuti in sua presenza, è indubbio che, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti ..., i verbali, per la loro natura di atto pubblico presentano pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr. Cass. S.U. 3.2.1996, n. 916)".
Aggiornamento: 27 febbraio 2018