di Marco Sicolo —
E' imprenditore commerciale, a norma dell'art. 2195 c.c., chi esercita professionalmente un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, ovvero un'attività intermediaria, di trasporto, bancaria o assicurativa.
- Definizione
- Acquisto e perdita della qualità di imprenditore commerciale
- La capacità di agire dell'imprenditore commerciale
- Iscrizione nel registro delle imprese
- Obbligo di tenuta delle scritture contabili
- Ausiliari dell'imprenditore commerciale
- Imprenditore commerciale e piccolo imprenditore: differenze
Definizione
In particolare, è imprenditore commerciale, a norma dell'art. 2195 c.c., chi esercita (nei termini di cui all'art. 2082 c.c.):
- un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- un'attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.
Per conoscere i tratti della figura dell'imprenditore agricolo, invece, si rimanda alla nostra guida dedicata.
Acquisto e perdita della qualità di imprenditore commerciale
Un imprenditore nasce quando inizia ad esercitare un'attività imprenditoriale in modo significativo sia dal punto di vista della qualità che della quantità.
Tali elementi devono consentire di desumere il fine dell'impresa.
Nel momento in cui è presente un'organizzazione basta un singolo atto di gestione, in assenza di un'organizzazione è necessario il compimento reiterato di più atti di gestione, ossia l'esercizio sistematico.
La capacità di agire dell'imprenditore commerciale
Per esercitare un'attività imprenditoriale la legge richiede la capacità di agire.
Nei casi di incapacità assoluta come per il minore e l'interdetto, ma anche per l'inabilitato, la legge consente a questi soggetti solo di poter continuare (se l'impresa è stata acquisita a titolo derivativo), non di intraprendere ex novo un'attività imprenditoriale; esercizio che però deve autorizzato dal Tribunale, previo parere del giudice tutelare.
Solo il minore emancipato può intraprendere un'attività di impresa, se autorizzato dal Tribunale.
Iscrizione nel registro delle imprese
L'iscrizione ha efficacia essenzialmente dichiarativa (tranne che nelle società di capitali, per le quali ha efficacia costitutiva), poiché serve a rendere opponibili ai terzi i fatti iscritti, sebbene all'imprenditore sia comunque riconosciuta la possibilità di dimostrare che i terzi fossero a conoscenza di fatti non iscritti.
Obbligo di tenuta delle scritture contabili
Tra gli obblighi previsti dalla legge a carico dell'imprenditore commerciale, di particolare rilievo è quello che prevede la tenuta dei libri e delle scritture contabili (art. 2214 c.c.).
In base alla disciplina civilistica, infatti, l'imprenditore commerciale ha l'obbligo di tenere regolarmente:
- il libro giornale;
- il libro degli inventari;
- le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.
Egli è tenuto, inoltre, a conservare in ordine, per ciascun affare, gli originali della corrispondenza e delle fatture ricevute, nonché copia dei documenti spediti.
A norma dell'art. 2709 c.c., peraltro, i libri e le scritture contabili valgono a fare prova contro l'imprenditore (v., sul punto, la nostra guida alle scritture contabili).
Ausiliari dell'imprenditore commerciale
Nello svolgimento della sua attività, l'imprenditore commerciale ha facoltà di farsi aiutare da altri soggetti, tra cui spicca la figura dell'institore.
Questi, a norma dell'art. 2203 c.c., viene preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale o anche di una sola sede secondaria o di uno specifico ramo d'impresa. L'institore è di solito un dipendente dotato di ampia autonomia, cui l'imprenditore delega i suoi poteri.
Più limitati, invece, sono i poteri del procuratore (che non è un preposto) e dei commessi, per la cui analisi si rimanda alla nostra guida sugli ausiliari dell'imprenditore.
Imprenditore commerciale e piccolo imprenditore: differenze
Non tutti i soggetti che esercitano attività d'impresa soggiacciono alla disciplina prevista per l'imprenditore commerciale.
Si pensi al piccolo imprenditore, che non è soggetto agli obblighi di tenuta contabile e non può essere soggetto a fallimento. Inoltre, la sua iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese ha semplice valore di pubblicità notizia e non di efficacia dichiarativa.
Un capitolo a parte merita chi esercita le professioni intellettuali: a tali soggetti si applicano le disposizioni relative all'impresa, quando la professione sia esercitata nell'ambito di un'attività organizzata in forma di impresa.
Quanto al fallimento dell'imprenditore commerciale, si rimanda alla nostra guida sul fallimento.
