Definizione di imprenditore
Requisiti tipici
Analizziamo singolarmente gli elementi distintivi dell'imprenditore.
Esercizio professionale
Attività economica
L'attività economica è quella che crea nuova utilità e nuova ricchezza. Ovviamente deve trattarsi di un'attività lecita, la stessa cioè non deve essere contraria al buon costume, a norme imperative e al buon costume.
Si ricorda inoltre che l'art. 41 della Costituzione sancisce la libertà dell'attività economica privata, ma anch'essa la sottopone a limiti ulteriori e precisi. Essa infatti "Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana."
A rilevare, per essere definita economica, è che l'attività si svolga con metodo economico, senza la necessità di un profitto. E' sufficiente che i costi vengano coperti con i ricavi ottenuto dall'esercizio dell'attività.
Organizzazione
Per organizzazione si intende l'insieme coordinato di mezzi patrimoniali e di lavoratori, ossia del capitale e del lavoro. Un'attività finalizzata alla produzione di scambio di beni e servizi senza una organizzazione, è quella svolta, ad esempio, dal lavoratore autonomo, in cui l'elemento prevalente è rappresentato dal lavoro proprio.
Scambio di beni e servizi
Lo scambio di beni e servizi è la finalità tipica dell'impresa, intendendosi per scambio la cessione di un bene o di un servizio contro la moneta.
Tipologie di imprenditori
Secondo l'impianto codicistico, la principale classificazione all'interno della categoria dell'imprenditore è tra le figure dell'imprenditore agricolo e dell'imprenditore commerciale (2195 c.c.).
Tale distinzione si riflette in una disciplina profondamente differenziata tra le due tipologie: l'imprenditore agricolo, infatti, gode di un trattamento di favore, vedendosi applicate le norme basilari previste in generale per ogni imprenditore, mentre l'imprenditore commerciale è assoggettato ad una disciplina assai più rigorosa, essendo obbligato all'iscrizione nel registro delle imprese e alla tenuta delle scritture contabili ed essendo assoggettato sia al fallimento che alle altre procedure concorsuali.
Il problema della configurabilità dell'imprenditore civile
Non è chiaro, in dottrina, se oltre all'imprenditore agricolo e a quello commerciale, dall'oggetto dell'impresa possa farsi discendere anche una terza categoria di imprenditore, ovverosia quello civile, assoggettato, come l'imprenditore agricolo, esclusivamente alla disciplina generale.
La dottrina a favore della tripartizione ritiene che non possano considerarsi commerciali e debbano piuttosto essere configurati come civili, gli imprenditori che producono beni e servizi senza trasformare materie prime e quelli che alienano beni propri dietro corrispettivo. Si tratta di una posizione che prende le mosse da un'interpretazione delle nozioni di attività industriale e attività di intermediazione, utilizzate nella definizione di imprenditore commerciale, secondo la quale il carattere di industrialità non può prescindere dall'utilizzo di materie prime e la nozione di intermediazione deve necessariamente prevedere, oltre alla vendita di beni, anche il loro precedente acquisto.
La dottrina a favore dell'imprenditore civile, tuttavia, è ad oggi decisamente minoritaria rispetto a quella contraria, che qualifica come industriale tutta l'attività non agricola e come intermediazione lo scambio in generale e di conseguenza non ricerca una terza categoria di imprenditore al di fuori delle definizioni codicistiche.
