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I modelli industriali

Avv. Valeria Zeppilli - Oltre alle invenzioni industriali, l'ordinamento italiano tutela altre creazioni suscettibili di essere applicate all'industria, ma di minore rilevanza: i modelli industriali. 
Essi si dividono in due categorie, i modelli di utilità e i disegni e i modelli, che sono regolati da una disciplina differenziata, essendo differenziato il loro oggetto: 

I modelli di utilità

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I modelli di utilità rilevano nell'ordinamento in quanto, conferendo una nuova forma a macchine, strumenti o, in generale, oggetti d'uso già esistenti, ne incrementano la funzionalità o la comodità.

Tali creazioni sono tutelate attraverso il brevetto, che può essere concesso in presenza dei requisiti di novità, originalitàe applicazione industriale.

Anche il brevetto per modello di utilità, così come il brevetto per invenzione industriale, viene rilasciato dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il quale però, in questo caso, non sarà tenuto alla ricerca delle anteriorità. Il brevetto per modello di utilità, inoltre, ha valenza per dieci anni dalla presentazione della domandae quindi una durata dimezzata rispetto a quella ventennale del brevetto per invenzione industriale.

Occorre specificare che, all'atto pratico, non sempre è agevole distinguere un modello di utilità da un'invenzione industriale. Se, infatti, in via teorica è chiaro che quest'ultima riguarda un prodotto nuovo mentre il primo riguarda il perfezionamento di un'invenzione preesistente, nella pratica spesso i confini tra perfezionamento di un prodotto e creazione di un nuovo prodotto non sono così netti. 

I disegni e i modelli

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I disegni e i modelli sono creazioni industriali che hanno ad oggetto l'aspetto esterioredi un prodotto industriale e si concretizzano, sostanzialmente, nell'industrial design. La differenza tra i due sta nel fatto che il disegno è bidimensionalementre il modello tridimensionale.

Tali creazioni sono tutelate attraverso la registrazionepresso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che può avvenire solo quando i disegni e i modelli siano nuovie abbiano carattere individuale, ovverosia suscitino in capo a chi li osserva un'impressione diversa rispetto ad altri disegni e modelli.

Una volta ottenuta la registrazione di un disegno o di un modello, il titolare ha diritto all'uso esclusivo dello stesso e di impedirne la copia o l'utilizzo non autorizzato. Tali diritti si estendono anche a modelli e disegni che non producono nell'utilizzatore informato un'impressione diversa rispetto a quello registrato.

I diritti derivanti dalla registrazione del disegno o del modello permangono in capo al titolare per una durata di cinque anni dalla presentazione della domanda, che potrà essere prorogata di quinquennio in quinquennio sino a massimo venticinque anni.

Il disegno o il modello può essere registrato, anziché presso l'UIBM, anche presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno, configurandosi così come disegno o modello comunitario, con protezione estesa a tutti gli Stati facenti parte dell'Unione Europea.

L'aspetto che caratterizza la disciplina europea dei disegni e dei modelli sta nel fatto che essa riconosce a tali creazioni una tutela anche in assenza di registrazione. Si tratta, in ogni caso, di una protezione limitata nel tempo a massimo tre anni dal momento in cui il disegno o il modello è stato per la prima volta reso pubblico all'interno dell'Unione.

I disegni e i modelli, oltre che tramite registrazione, se hanno carattere creativo e valore artistico, possono essere tutelati anche mediante il diritto d'autore, la cui durata, però, sarà limitata, rispetto ai settanta anni generalmente previsti, a trenta anni dalla morte del loro autore.