di Annamaria Villafrate — Aggiornamento:
Le misure cautelari sono provvedimenti provvisori previsti per garantire la funzione giurisdizionale. Il codice di procedura penale ne prevede due tipi
Cosa sono le misure cautelari
Le misure cautelari sono provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi, disposti dall'autorità giudiziaria, di solito "a sorpresa", ogniqualvolta ravvisi il pericolo, che durante le indagini preliminari o nel corso del processo, possano verificarsi eventi capaci di compromettere la funzione giurisdizionale.
La loro emanazione da parte del giudice avviene in base a una valutazione superficiale, ma necessaria, al fine di non compromettere il corretto svolgimento del procedimento.
Finalità
La ratio delle misure cautelari è quella di garantire l'effettività della giurisdizione e la decisione finale, messe a rischio dalle tempistiche procedurali. Per questo si dice che le misure cautelari "anticipano" in qualche modo quello che sarà l'esito del giudizio. A fare da contraltare a questo effetto anticipatorio c'è la superficialità dell'accertamento che conduce alla loro emanazione, ma che in fase di giudizio verrà approfondito.
Caratteristiche delle misure cautelari
Dalla predetta definizione si possono evincere i principali caratteri delle misure cautelari, che le differenziano dagli altri provvedimenti che possono essere emanati dal giudice penale.
Strumentalità
Le misure cautelari sono strumentali all'adozione della sentenza, in quanto funzionali ad eliminare o limitare i pericoli che possono impedire l'accertamento dei fatti e l'esecuzione della sentenza ovvero che possono determinare la reiterazione del reato.
Urgenza
L'esigenza di neutralizzare i pericoli citati all'interno del processo penale determina una situazione di urgenza rispetto all'adozione delle misure cautelari, in presenza di una delle esigenze citate dall'art. 274 c.p.p.
Immediata esecutività
Ai sensi dell'art. 293 c.p.p. le misure cautelari sono provvedimenti immediatamente esecutivi. Possono, quindi, essere attuate anche coattivamente, contro la volontà della persona .
Provvisorietà
Il carattere di provvisorietà definisce la portata circoscritta delle misure cautelari in relazione al pericolo che si intende neutralizzare.
Ciò significa, anzitutto, che l'applicazione di una misura cautelare non influenza l'esito del processo, rimesso alla valutazione del giudice sulla base delle prove assunte in contraddittorio tra le parti.
In secondo luogo, laddove dovessero verificarsi mutamenti della situazione di fatto che ha giustificato la misura cautelare, quest'ultima può essere modificata o revocata dal giudice.
Proporzionalità
Trattandosi di misure limitative della libertà personale, le misure cautelari devono essere applicate in misura proporzionale alla finalità dalle stesse perseguita.
Impugnabilità
Le misure cautelari possono essere impugnate attraverso il riesame o il ricorso per Cassazione per violazione di legge.
Tipi di misure cautelari
Il codice di procedura prevede due tipi di misure cautelari:
- quelle personali, che incidono sulla libertà dell'indagato
- quelle reali, che si ripercuotono sulla facoltà di disporre liberamente dei suoi beni.
Misure cautelari personali
Le misure cautelari personali incidono sulla libertà personale dell'indagato o sulla libertà di svolgere la propria attività lavorativa o professionale. Le prime hanno natura coercitiva, le seconde interdittiva.
Sono misure cautelari personali coercitive:
- divieto di espatrio (art. 281 c.p.p);
- obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p);
- allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p);
- divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p);
- divieto e obbligo di dimora (art 283 c.p.p);
- arresti domiciliari (art. 284 c.p.p);
- custodia cautelare in carcere (art 285 c.p.p);
- custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri (art. 285 bis c.p.p);
- custodia cautelare in luogo di cura (art. 286 c.p.p).
Sono misure cautelari personali interdittive:
- sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale (art. 288 c.p.p);
- sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p);
- divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (art. 290 c.p.p).
Misure cautelari reali
Le misure cautelari reali sottopongono a un vincolo determinati beni dell'indagato o comunque a lui riconducibili, impedendogli di disporne liberamente. Il codice di procedura penale prevede due tipi di misure cautelari reali:
- il sequestro conservativo (art. 316 e ss c.p.p);
- il sequestro preventivo (art. 321 e ss c.p.p).
Approfondimenti sulle misure cautelari
- Le misure cautelari personali
- Le misure cautelari personali coercitive
- Le misure cautelari personali interdittive
- Mezzi di impugnazione delle misure cautelari personali
- Misure cautelari reali: sequestro conservativo e sequestro preventivo
- Mezzi di impugnazione delle misure cautelari reali
- Il testo degli articoli 316 e ss. c.p.p.
