di Annamaria Villafrate —
Le misure cautelari personali sono quelle che incidono sulla persona di chi le subisce. Per tale ragione sono assoggettate a una rigida disciplina.
Inquadramento normativo
L'applicazione delle misure cautelari personali che, come previsto dall'art. 272 c.p.p, limitano la libertà della persona, è possibile solo seguendo le regole stabilite dal titolo I, del libro IV del Codice di procedura penale, dedicato appunto alle “Misure cautelari personali". La norma esprime il principio di legalità e tassatività e recita: "Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo".
Questo significa che le misure cautelari sono solo quelle tassativamente previste dal titolo I, libro IV c.p.p e che possono essere applicate dall'autorità giudiziaria solo nei casi previsti dalla legge, per le finalità stabilite dal legislatore. In questo modo il codice di procedura attua pienamente i principi di legge e di giurisdizione che l'art. 13 della Costituzione prevede nel caso in cui risulti necessario porre dei limiti alla libertà della person
Condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari
Ai fini dell'applicazione delle misure cautelari personali, il codice di procedura penale richiede la compresenza dei seguenti presupposti: una determinata gravità del delitto addebitato all'imputato, la punibilità in concreto del delitto, la presenza di gravi indizi di colpevolezza.
Vediamole nel dettaglio.
La gravità del delitto
Gli articoli 280 e 287 c.p.p. indicano, in relazione alla pena prevista dalla legge per i delitti (e non le contravvenzioni in relazione alla quali non si applicano le misure cautelari), le soglie di gravità che devono ricorrere per poter applicare rispettivamente le misure cautelari personali coercitive ovvero interdittive.
In particolare, l'art. 280 c.p.p. stabilisce che:
- le misure cautelari personali coercitive non custodiali possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni;
- la custodia in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni
L'art. 287 c.p.p. invece, prevede che le misure cautelari interdittive possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
Ai fini del calcolo della soglia di gravità del reato, il codice impone di considerare la pena detentiva in astratto prevista in relazione al delitto tentato o consumato per il quale si procede, senza tener conto della continuazione, della recidive e delle circostanze comuni (eccetto l'aggravante ex art. 61 n. 5 c.p. e l'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.) ma considerando le circostanze indipendenti e quelle ad effetto speciale.
La punibilità in concreto
Ai sensi dell'art. 273, comma 2 c.p.p. le misure cautelari non possono essere applicate in relazione ai fatti di reato compiuti in presenza di:
- cause di giustificazione (o scriminanti);
- cause di non punibilità in senso stretto;
- cause di estinzione del reato;
- cause di estinzione della pena.
I gravi indizi di colpevolezza
Trattasi del presupposto più complesso e più difficile da accertare, in quanto richiede una valutazione complessiva degli elementi acquisiti in sede di indagine.
Il giudizio di reità dell'imputato deve, infatti, compiersi "allo stato degli atti", sostanziandosi, dunque, in un giudizio prognostico concernente la probabilità che si pervenga alla condanna al termine del processo.
Le esigenze cautelari
Oltre alle condizioni sopra indicate, ai fini dell'applicazione della misura cautelare, il giudice deve accertare anche la presenza di una delle esigenze cautelari indicate dall'art. 274 c.p.p.
La prima esigenza cautelare indicata dalla norma consiste nella "situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova". Ciò significa che il pubblico ministero deve dimostrare che si versi in una condizione di serio, attuale ed effettivo pericolo in relazione all'accertamento del fatto per il quale si procede.
In secondo luogo la norma indica la fuga o pericolo di fuga dell'imputato "sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione"; anche in questo caso la situazione di pericolo deve essere attuale e concreta.
Infine, la misura cautelare può essere applicata quando vi sia pericolo concreto ed attuale che l'imputato possa compiere una delle seguenti categorie di delitti:
- gravi delitti con l'uso di armi e di altri mezzi di violenza personale;
- gravi delitti diretti contro l'ordine costituzionale;
- delitti di criminalità organizzata;
- delitti della stessa specie di quello per cui si procede. In questo caso l'arresto domiciliare può essere disposto solo quando è prevista la pena della reclusione di almeno quattro anni nel massimo e la custodia cautelare nel caso di pena della reclusione di almeno cinque anni.
Misure cautelari personali: criteri di scelta
Nell'applicare le misure cautelare il giudice deve attenersi ai seguenti criteri:
- adeguatezza: come previsto dal comma 1 dell'art 275 c.p.p "Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto";
- proporzionalità: ai sensi del comma 2 dell'art. 275 c.p.p "Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata";
- gradualità: il comma 3 dell'art. 275 c.p.p prevede che "La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata";
- salvaguardia dei diritti: l'art. 277 c.p.p sancisce che "Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto";
- determinazione della pena: come stabilisce l'art. 278 c.p.p "Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato".
