Bonus verde

di

Analisi del bonus verde: cos'era, come funzionava e qual era l'importo detraibile.

Il bonus verde consentiva di detrarre in dieci anni il 36% delle spese sostenute per il verde fino a 5.000 euro per unità immobiliare abitativa fino al 2024.

Il bonus verde non è stato più prorogato per gli anni successivi.

Vediamo comunque come funzionava.

Bonus verde: cos'era

Il bonus verde consisteva in una detrazione Irpef pari al 36% delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.

Poteva beneficiare della detrazione chi possedeva o deteneva, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile oggetto degli interventi e che aveva sostenuto le relative spese.

Pertanto, la detrazione massima risultava essere di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000). Poiché il predetto limite era correlato a ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento, qualora il contribuente eseguisse gli interventi su più unità immobiliari gli poteva essere riconosciuto più volte il diritto alla detrazione.

La normativa

La legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017, art. 1 , commi da 12 a 15) ha introdotto dal periodo di imposta 2018 la detrazione suddetta riguardante la sistemazione a verde di giardini e terrazze, nota come bonus verde per contribuire all'implementazione del verde urbano, a contrastare lo smog, a ridurre le polveri e il livello di inquinamento, nonché ad abbellire le città italiane.

Il bonus è stato poi prorogato con successivi interventi legislativi e da ultimo la legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) al comma 38 ha prorogato il bonus per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024. Non è stato, invece, prorogato per il 2025.

Interventi agevolabili

La detrazione spettava sulle spese sostenute negli anni indicati per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

L'Agenzia delle Entrate (Circolare 8/E e 13/E del 2019) aveva ulteriormente precisato il perimetro degli interventi agevolabili. Nel dettaglio, erano detraibili le opere che si inserivano in un intervento di sistemazione a verde dell'intero giardino o area interessata, consistente nella riqualificazione ex novo dell'area a verde o nel radicale rinnovamento dell'esistente.

Era pertanto, agevolabile l'intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale.

La realizzazione di fioriere e l'allestimento a verde di balconi e terrazzi era agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisse ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali.

Tra le spese ammesse alla detrazione rientravano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi in questione.

Interventi non agevolabili

Non erano agevolabili, invece, le spese sostenute per la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati.

Fuori dall'agevolazione anche i lavori eseguiti in economia. Tale circostanza, tuttavia, non escludeva che il contribuente potesse rivolgersi a fornitori diversi per l'acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell'intervento, fermo restando che l'agevolazione spettava a condizione che l'intervento di riqualificazione dell'area verde fosse complessivo e ricomprendesse anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.

Bonus verde nei condomini

Il bonus verde spettava anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali ex artt. 1117 e 1117-bis c.c.), fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.

In tal caso, aveva diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa fosse stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Pertanto, qualora il contribuente proprietario di un'unità immobiliare facente parte di un condominio avesse effettuato lavori di sistemazione a verde sia sulla propria unità immobiliare che sulle parti condominiali, aveva diritto a calcolare la detrazione su un importo pari a 5.000 euro per le spese effettuate sul proprio immobile e 5.000 euro per la parte di competenza delle spese condominiali.

Come funziona la detrazione

La detrazione andava ripartita tra gli aventi diritto ed era fruita in dieci quote annuali di pari importo. Qualora gli interventi di "sistemazione a verde", di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili fossero realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante era ridotta al 50%.

La detrazione era cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) ridotte nella misura del 50%.

In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale erano stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmetteva, per intero, esclusivamente all'erede che conservava la detenzione materiale e diretta del bene.

Per beneficiare della detrazione (che viene ripartita in dieci anni in quote costanti a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese) era necessario compilare il quadro P del 730 o il quadro RP del modello PF.

Modalità di pagamento

Per beneficiare della detrazione, il pagamento delle spese doveva avvenire attraverso strumenti che consentivano la tracciabilità delle operazioni. Tali pagamenti potevano essere effettuati a mezzo di assegni bancari, postali o circolari non trasferibili o con modalità informatizzate come ad esempio carte di credito, bancomat, bonifici.

Al fine di poter fruire della detrazione nel documento di spesa doveva essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e la descrizione dell'intervento doveva consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.

Si consigliava, dunque, di conservate tutti i documenti idonei a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili, tra cui fatture o ricevute fiscali e documentazione attestante il pagamento con strumenti tracciabili.