Negoziazione assistita

Cos'è la negoziazione assistita, come opera e quali sono le sue condizioni e vantaggi. Particolare focus alla negoziazione assistita quale strumento alternativo di risoluzione della "crisi familiare".

La negoziazione assistita è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie con l'assistenza di avvocati, introdotto dal legislatore con il dl n. 132/2014, convertito dalla legge n. 162/2014, e successivamente modificata ad opera della riforma Cartabia.

Cos'è la negoziazione assistita

La negoziazione assistita è un istituto per la risoluzione alternativa della controversia (o della "crisi familiare" in caso di separazione o divorzio) che consiste in un contratto (o convenzione) con cui le parti si impegnano a risolvere bonariamente una controversia con l'assistenza di avvocati.

Il nuovo istituto della negoziazione assistita, ispirato all'analogo modello francese, ha trovato ingresso nell'ordinamento giuridico italiano con il c.d. "decreto giustizia" (d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014), finalizzato a dettare "misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile".

Unitamente al trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti pendenti, la nuova procedura di negoziazione assistita mira, nelle intenzioni della riforma, a portare fuori i contenziosi dalle aule dei tribunali, bloccando a monte l'afflusso dei processi costituendo un'alternativa stragiudiziale all'ordinaria risoluzione dei conflitti.

Il d.l. n. 132/2014 dedica alla disciplina della negoziazione assistita l'intero capo II rubricato, appunto "Procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati", che ha acquistato piena efficacia decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (a partire, quindi, dal 9 febbraio 2015).

La negoziazione assistita è stata oggetto di modifiche importanti da parte della riforma Cartabia, a cui la Legge di Bilancio 2023 ha dato un'accelerata, per anticipare l'entrata in vigore di alcune disposizioni. Come noto infatti l'obiettivo è quello di deflazionare il carico di lavoro dei tribunali, che non riescono a smaltire in tempi rapidi le cause avviate.

Come opera la negoziazione assistita

La negoziazione assistita consiste nell'accordo (c.d. convenzione di negoziazione) tramite il quale le parti in lite convengono "di cooperare in buona fede e lealtà", al fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite l'assistenza di avvocati, regolarmente iscritti all'albo ovvero facenti parte dell'avvocatura per le pubbliche amministrazioni.

Essa è governata da una serie di principi, ovverosia:

  • lealtà e buona fede: gli avvocati e le parti sono tenute a comportarsi con lealtà e buona fede per risolvere in via amichevole la controversia;
  • riservatezza: agli avvocati e alle parti è fatto obbligo di tenere riservate le informazioni ricevute.

In particolare: 

  • le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto;
  • gli avvocati delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite;
  • a tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'art. 200 del c.p.p. e si estendono le garanzie previste per l'avvocato dalle disposizioni dell'art. 103 c.p.p. in quanto applicabili.

La convenzione deve contenere, a norma dell'art. 2 del d.l. n. 132/2014, sia il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre (salvo proroga di 30 giorni su richiesta concorde delle parti), sia l'oggetto della controversia, che non può, come dispone expressis verbis la norma, riguardare né i diritti indisponibili né materie di lavoro.

La convenzione deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati, i quali certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo sotto la propria responsabilità professionale.

Il procedimento

L'iter procedimentale delineato dal legislatore comincia con l'informativa da parte dell'avvocato al proprio cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

La parte che sceglie di affidarsi alla nuova procedura invia alla controparte, tramite il proprio legale, invito a stipulare la convenzione di negoziazione. Tale invito deve essere debitamente sottoscritto e indicare l'oggetto della controversia e l'avvertimento che in caso di mancata risposta entro trenta giorni o di rifiuto ciò costituirà motivo di valutazione da parte del giudice ai fini dell'addebito delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c.

Altro effetto principale, decorrente dalla comunicazione dell'invito, è quello di interrompere il decorso della prescrizione (analogamente all'ordinaria domanda giudiziale) e la decadenza; quest'ultima però è impedita per una sola volta e, in caso di rifiuto, mancata accettazione dell'invito o mancato accordo, da questo momento ricomincia a decorrere il termine per la proposizione della domanda giudiziale.

Se l'invito è accettato, si perviene allo svolgimento della negoziazione vera e propria, la quale può avere esito positivo o negativo. In quest'ultimo caso, gli avvocati designati dovranno redigere la dichiarazione di mancato accordo. Nel primo caso, invece, quando l'accordo è raggiunto, lo stesso deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono che certificano sia l'autografia delle firme che la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

L'accordo costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'art. 480, 2° comma, c.p.c.

Leggi anche: Negoziazione assistita: il termine per l'azione giudiziaria

La negoziazione obbligatoria

Il danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. "mediazione obbligatoria".

Nei suddetti casi, l'art. 3 del d.l. n. 132/2014 dispone che "l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale".

L'improcedibilità deve essere eccepita, non oltre la prima udienza, dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice. Qualora, la negoziazione assistita sia già iniziata ma non conclusa, il giudice provvederà a fissare l'udienza successiva dopo la scadenza del termine fissato dalle parti per la durata della procedura di negoziazione e indicato nella convenzione stessa. 

Qualora, invece, la negoziazione non sia ancora stata esperita, il giudice, oltre a provvedere alla fissazione dell'udienza successiva assegna contestualmente alle parti un termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Va da sé che se l'invito è seguito da un rifiuto o da una mancata risposta entro trenta giorni dalla ricezione, ovvero quando è decorso il termine per la durata della negoziazione concordato dalle parti, la condizione di procedibilità può considerarsi avverata.

La negoziazione in materia di separazione e divorzio

L'art. 6 del II capo del decreto giustizia è dedicato alla particolare ipotesi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio. Profondamente modificata in sede di conversione, la disciplina prevede che tramite la convenzione di negoziazione assistita (da almeno un avvocato per parte) i coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di cui all'art. 3, 1° comma, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970), nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite.

Riforma Cartabia e negoziazione assistita in materia familiare

Rilevanti novità sono state introdotte dalla L.D. 206/2021(con il successivo D.lgs. 149/2022 di attuazione della stessa) che ha colmato alcune gravi lacune del D.L 132/14, che ne limitavano l'accesso, prevedendo che la Convenzione di Negoziazione Assistita (N.A.) "da almeno un avvocato per parte" (ex art art 6 comma 1 bis D.L.132/2014 conv.in L.162/2014) sia estesa:

  • ai figli nati fuori dal matrimonio, se minori in ordine alle modalità di affidamento e di mantenimento; se maggiorenni non economicamente autosufficienti riguardo al mantenimento; e per la modifica delle condizioni già determinate. E' apprezzabile che sia stato unificato lo status di figlio anche sul piano processuale;

  • all'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente ed alla modifica di tale previsione, consentendo al figlio di fruire della N.A. in via diretta ed autonoma;

  • agli alimenti previsti ai sensi dell'art 433 c.c. e per la modifica degli stessi, con l'estensione della N.A. ad altri soggetti.

Vediamo di seguito il risultato delle modifiche in vigore dal 2023.

La convenzione tra coniugi per sospendere o porre fine al matrimonio o modificare le condizioni precedentemente concordate richiede l'assistenza di almeno un avvocato per parte.

Stessa regola per le convenzioni che hanno ad oggetto l'affidamento e il mantenimento dei figli minori naturali e di quelli maggiorenni naturali, ma non ancora autonomi dal punto di vista economico e per la modifica degli accordi precedenti sulle stesse questioni.

In assenza di figli, l'accordo di negoziazione che i coniugi raggiungono in sede di negoziazione deve essere trasmesso al procuratore. Quest'ultimo, se non rileva la presenza di irregolarità nell'accordo concede il nulla osta e lo comunica agli avvocati per i successivi adempimenti.

In presenza di figli minori, con handicap grave o maggiorenni, ma non autonomi economicamente l'accordo raggiunto in sede di negoziazione va trasmesso al procuratore entro 10 giorni, il quale se rileva che lo stesso non rispetta l'interesse dei figli lo trasmette al presidente del tribunale, che entro i 30 giorni successivi, fissa la comparizione dei genitori. In caso contrario invece, ossia se il procuratore rileva che l'accordo risponde all'interesse dei figli lo autorizza e lo comunica alle parti.

La trasmissione dell'accordo dagli avvocati delle parti al procuratore per il nulla osta o l'autorizzazione può avvenire anche in modalità telematica.

Raggiunto l'accordo in sede di negoziazione nei casi sopra descritti, lo stesso produce gli stessi effetti dei provvedimenti di natura giudiziale che definiscono separazioni, divorzi, procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, procedimenti per il mantenimento e l'affidamento dei figli nati anche fuori dal matrimonio siano essi minorenni, portatori di handicap di ogni età e maggiorenni non autosufficienti e quelli relativi agli obblighi alimentari e alle loro modifiche.

Nel caso in cui l'accordo contenga patti con cui le parti hanno disposto il trasferimento di diritti immobiliari, questi hanno effetti obbligatori. L'accordo deve riportare che gli avvocati hanno tentato la conciliazione, che hanno informato le parti sulla possibilità di ricorrere alla mediazione familiare e del fatto che il minore deve trascorrere tempi adeguati sia con la mamma che con il papà.

A carico dell'avvocato della parte grava l'obbligo di trasmettere all'ufficiale di stato civile del comune in cui il matrimonio risulta iscritto o trascritto, entro 10 giorni, la copia autenticata dell'accordo.

L'accordo con cui le parti decidono di porre fine al matrimonio o all'unione civile può anche prevedere il riconoscimento in favore di una delle parti di un assegno da corrispondere in una soluzione unica, in relazione al quale, la valutazione di equità dell'importo, viene effettuata dagli avvocati con certificazione.

L'accordo che le parti raggiungono in sede di negoziazione assistita, munito del nulla osta o dell'autorizzazione, prima visti, va infine trasmesso, anche a mezzo pec o altro sistema elettronico, al Consiglio dell'ordine di uno degli avvocati delle parti, che può essere sottoposto alla sanzione massima di 10.000 euro, se non vi provvede, al Comune in cui devono essere effettuate le annotazioni relative al matrimonio.

Il COA lo conserva e su richiesta ne rilascia copia autentica alle parti e agli avvocati.

Sempre in vigore dal 2023 le disposizioni che hanno esteso e disciplinato il gratuito patrocinio a spese dello Stato anche a questo sistema alternativo di risoluzione delle controversie, ad esclusione delle controversie che hanno per oggetto la cessione di crediti e ragioni altrui (tranne i casi in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

Facoltà che può essere esercitata presentando istanza al Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che avrebbe la competenza a conoscere la controversia.

Spetta quindi a questo organismo pronunciarsi sull'ammissibilità dell'istanza entro 20 giorni dalla presentazione della stessa, con l'obbligo di provvedere all'immediata comunicazione al richiedente. Il soggetto, ovviamente, una volta ammesso, può andare incontro alla successiva revoca, in assenza dei presupposti richiesti. Decisione però contro la quale il soggetto può fare ricorso.

Il ruolo degli avvocati

Il nuovo istituto assegna un ruolo determinante agli avvocati, ai quali vengono conferiti determinati poteri e attribuiti una serie di obblighi cui attenersi scrupolosamente al fine di non incorrere in illeciti deontologici e disciplinari.

Oltre all'obbligatorietà dell'assistenza "di uno o più legali" (ex art. 2, comma 5, d.l. n. 132/2014), elemento cardine della stessa negoziazione, agli avvocati vengono attribuiti, infatti, poteri di autentica e di certificazione delle sottoscrizioni autografe delle parti, della dichiarazione di mancato accordo, nonché della conformità della convenzione alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Più pregnanti gli obblighi, previsti sia dall'art. 2, comma 7, il quale dispone che dovere deontologico per gli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita", sia dall'art. 9 (rubricato, appunto, "Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza") che fissa esplicitamente il dovere per gli avvocati (oltre che per le parti) di comportarsi secondo lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute nel corso della procedura, non potendole utilizzare nell'eventuale giudizio avente (in tutto o in parte) il medesimo oggetto, né potendo le stesse costituire oggetto di deposizione da parte dei difensori.

La violazione delle prescrizioni costituisce illecito disciplinare, mentre costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

Non da ultimo, si segnalano gli obblighi procedurali di cui all'art. 11 (secondo il quale, i difensori sono tenuti a trasmettere, a fini di raccolta dati e monitoraggio, copia dell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione al proprio Consiglio dell'ordine ovvero a quello del luogo dove l'accordo stesso è stato concluso), nonché soprattutto quelli di cui all'art. 6, comma 4, che obbliga l'avvocato della parte a trasmettere entro 10 giorni la copia dell'accordo di negoziazione in materia di separazione e divorzio all'ufficiale dello stato civile del Comune, a pena di sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 2.000 a 10.000 euro.

Modelli per la negoziazione assistita

Per tutti gli avvocati che vogliono utilizzare la procedura della negoziazione assistita sono ora disponibili i modelli ufficiali predisposti dal Consiglio Nazionale forense e pubblicati sul sito istituzionale.

I fac-simile rappresentano un contributo pratico allo sviluppo dell'istituto offerto dal Cnf a margine della I giornata nazionale ("La negoziazione assistita nel contesto degli strumenti stragiudiziali: opportunità e strategie per l'Avvocato del terzo millennio") tenutasi il 26 maggio 2016 a Roma, di fronte ad oltre 300 avvocati, tra consiglieri degli ordini forensi e avvocati del libero foro e alla presenza dei vertici del Cnf, con il fine di confrontarsi con la sfida che l'istituto pone non solo all'avvocatura ma anche al sistema giustizia.

 In apertura dei lavori, il presidente Andrea Mascherin ha parlato del "ruolo sociale centrale nella pacificazione dei conflitti" che la negoziazione assistita assegna all'avvocato, garantendo il massimo impegno "per l'efficienza del sistema giustizia e a tutela dei cittadini".

Il ministro della giustizia Andrea Orlando ha inviato, invece, una lettera di augurio nella quale ha ringraziato il CNF per l'occasione di approfondimento e ha annunciato che l'attenzione del Governo sul tema è molto alta e si pensa "ad un allargamento delle materie obbligatoriamente destinate alla mediazione", attendendo in ogni caso, "preziose indicazioni" dalla giornata di studio.

Nel frattempo, quale primo contributo pratico, il Cnf ha pubblicato tutti i modelli necessari per l'esperimento della procedura introdotta dal d.l. n. 132/2014, convertito dalla l. n. 162/2014, sia generici che con riferimento alle materie di diritto di famiglia.

Ecco una serie di facsimile da utilizzare per la negoziazione assistita:

Facsimile di invito alla negoziazione assistita

Racc. a/r Spett.le/Egr.

_______

Oggetto: Invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 e 3 D.L. n.132/2014

Io sottoscritto Avv. _________________ (C.F.: ______________ - Fax: ______________ - P.e.c.: _______________), con studio in ____________, via __________ n. ___, in nome e per conto del Sig. ___________, nato a ______________, il _______ e residente in ____________ via __________ n. __ (C.F.: ____________), come da nomina in calce al presente atto, rappresento quanto segue.

Premesso

- che _________________ (breve descrizione delle ragioni di fatto alla base della controversia in essere)

Tutto ciò premesso con la presente si formula espressamente

Invito

ai sensi degli artt. 2 e ss. del d.l. 132/2014, convertito con la l. 162/2014, a procedere a negoziazione assistita per la risoluzione della vertenza sopra descritta.

Ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, si avverte espressamente che la mancata risposta al presente invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

La sottoscrizione in calce del Sig.______________ è da me autenticata, con la firma della presente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.l. 132/2014.

Luogo, data

Firme

Facsimile convenzione di negoziazione assistita

Il sig. _________, nato a ____________, il __________ e residente in _____________ alla via _____________ n. __ (C.F.: ____________________), elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento di negoziazione assistita in _______________, alla via _____________ n. ____ presso e nello studio dell'Avv. _________________ del Foro di _________________ (C.F.: ______________ - p.e.c.: ___________ e P. Iva__________________) che lo assiste

e

 

il sig. _________, nato a ____________, il __________ e residente in _____________ alla via _____________ n. __ (C.F.: ____________________), elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento di negoziazione assistita in _______________, alla via _____________ n. ____ presso e nello studio dell'Avv. _________________ del Foro di _________________ (C.F.: ______________ - p.e.c.: ___________ e P. Iva__________________) che lo assiste

premesso

 

- che tra le parti sussiste la seguente controversia ______________ (indicarne l'oggetto);

 

- che tale controversia non è oggetto di alcun procedimento giurisdizionale;

- che il sig. __________, con missiva del _______, ha invitato il sig. ________ ad aderire a una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, al fine di evitare una controversia giudiziaria per la tutela del diritto di cui lo stesso sig. _________ ritiene di essere titolare;

 

- che il sig. __________, con missiva del _______, ha aderito al predetto invito;

 

Tutto ciò premesso, i sig.ri _________ e _______

 

Dichiarano

- che la controversia tra loro in essere non attiene alla materia del lavoro e non riguarda diritti indisponibili;

(- che con riferimento all'oggetto della predetta controversia il tentativo di negoziazione assistita è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria;)

- che gli avvocati __________ e ________ che assistono, rispettivamente, il sig. ___________ e il sig. ______________ li hanno avvertiti della possibilità di ricorrere all'istituto della negoziazione assistita da uno o più avvocati;

- che sono consapevoli che l'accordo eventualmente concluso all'esito della negoziazione costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;

- che sono consapevoli che se concluderanno un contratto o compiranno un atto soggetto a trascrizione, la sottoscrizione del processo verbale di accordo dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

- che sono consapevoli che dal momento della comunicazione dell'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita, e comunque dal momento della sottoscrizione della presente convenzione, si producono gli effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione dei diritti oggetto di negoziazione;

- che sono consapevoli che dal momento della comunicazione dell'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita, e comunque dal momento della sottoscrizione della presente convenzione, è impedita, per una sola volta, la decadenza dei medesimi diritti.

 

Tutto ciò premesso le parti

convengono:

- di impegnarsi a cooperare per risolvere in modo bonario la suddetta controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati;

- di ricorrere, a tal fine, alla procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati, di cui agli artt. da 2 a 11 del d.l. n 132/2014;

- che tale procedura dovrà svolgersi entro il termine di giorni ____ (compreso tra uno e tre mesi), a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione;

- che è fatta salva la possibilità di prorogare per iscritto il predetto termine di un mese;

- che la negoziazione si articolerà in almeno ______ incontri dei quali sarà redatto verbale da sottoscrivere in quattro originali;

- che sarà possibile disporre approfondimenti istruttori;

- che sarà possibile interpellare terzi se ritenuto da tutti necessario;

- che la procedura potrà concludersi anticipatamente per condiviso riconoscimento dell'impossibilità di addivenire a un accordo;

- di rispettare i principi di buona fede, lealtà e affidamento;

- di impegnarsi a tenere riservate le informazioni acquisite durante la procedura di negoziazione e che tale impegno è esteso anche ai loro avvocati;

- che le spese legali per la procedura di compensazione sono compensate tra le parti, salvo diverso accordo.

 

Luogo, data ________

Firme ________ (parti e avvocati)

Facsimile accordo a seguito di convenzione di negoziazione assistita

Il sig. _________, nato a ____________, il __________ e residente in _____________ alla via _____________ n. __ (C.F.: ____________________), elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento di negoziazione assistita in _______________, alla via _____________ n. ____ presso e nello studio dell'Avv. _________________ del Foro di _________________ (C.F.: ______________ - p.e.c.: ___________ e P. Iva__________________) che lo assiste

e

il sig. _________, nato a ____________, il __________ e residente in _____________ alla via _____________ n. __ (C.F.: ____________________), elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento di negoziazione assistita in _______________, alla via _____________ n. ____ presso e nello studio dell'Avv. _________________ del Foro di _________________ (C.F.: ______________ - p.e.c.: ___________ e P. Iva__________________) che lo assiste

premesso

- che il sig. _______________ afferma che _________________ (ragioni a sostegno delle pretese dello stesso);

- che il sig. _____________, per contro, afferma che _________ (ragioni a sostegno delle difese dello stesso);

- che entrambe le parti hanno cooperato in buona fede e lealmente al fine di addivenire a una composizione bonaria della controversia;

- che a tal fine gli stessi sono stati assistiti dai rispettivi legali avv. ___________ e avv. _________;

- che le parti hanno sottoscritto in data _________ una convenzione di negoziazione assistita;

- che le parti hanno raggiunto un accordo per risolvere in maniera bonaria la controversia tra esse in atto;

tutto ciò premesso

le parti convengono e stipulano quanto segue:

- la premessa è da intendersi parte integrante del presente accordo;

- il sig. ___________ si impegna a ____________;

- il sig. ______________ si impegna a sua volta a ___________;

- le parti accettano i reciproci impegni e si dichiarano soddisfatte;

- i sig.ri __________________ e _____________

dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro in relazione alla controversia in oggetto, ad eccezione di quanto dagli stessi stipulato con il presente accordo;

- che le spese legali per la presente procedura di negoziazione assistita sono compensate (oppure che le spese legali previste per la presente procedura sono a carico di _________);

- che gli avv.ti __________ e __________, nel sottoscrivere il presente accordo, rinunciano al vincolo di solidarietà e certificano l'autografia dei propri rispettivi assistiti e la conformità del presente accordo alle norme imperative e di ordine pubblico.

Luogo, data______

Firme ___________ (parti e avvocati)