di Marco Sicolo —
Nell'ordinamento italiano le fonti dell'obbligazione sono fissate dall'1173 del codice civile, il quale dispone che "le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico". La ripartizione delle fonti prevista dal codice civile evoca l'originaria tripartizione di Gaio e supera la definizione di Giustiziano in relazione alle categorie del "quasi-contratto" e del "quasi-delitto".
In base al dettato normativo, pertanto, è possibile individuare tre categorie di fonti dell'obbligazione.
Il contratto
La principale fonte dell'obbligazione è rappresentata dal contratto, tipico o atipico che sia. In base al contenuto dell'accordo, infatti, ognuna delle parti si obbliga all'adempimento di una prestazione nei confronti dell'altra. In questi casi l'obbligazione rappresenta l'effetto del contratto stesso, ossia il rapporto attraverso il quale si realizza il programma contrattuale. Rapporto obbligatorio e rapporto contrattuale esprimono, dunque, due concetti distinti, in quanto il primo indica il vincolo giuridico che obbliga il contraente nei confronti della controparte, mente il secondo esprime il complesso unitario delle posizioni giuridiche derivanti dal contratto.
Tuttavia, è necessario segnalare che non tutti gli effetti del contratto sono per forza riconducibili al rapporto obbligatorio sottostante. Il contratto, infatti, può produrre effetti reali, effetti regolatori ed effetti estintivi, anche unitamente agli effetti obbligatori.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di inadempimento contrattuale da parte di uno dei soggetti, l'altra parte avrà diritto di richiedere il risarcimento del danno causato, oltre all'esatto adempimento o alla risoluzione del contratto (v. art. 1453 c.c.).
Il fatto illecito
Per quanto riguarda il fatto illecito, indicato dal citato art. 1173 c.c. tra le fonti delle obbligazioni, si ritiene pacificamente che la formula faccia riferimento ai comportamenti volontari di un soggetto, e pertanto si riferisca più propriamente all'atto illecito. L'illecito, pertanto, si identifica nella lesione di un interesse giuridicamente tutelato che fa sorgere un obbligo di risarcimento del danno.
Si tratta di un concetto che, in prima battuta, rimanda alla responsabilità aquiliana (o extracontrattuale) di cui all'art. 2043 c.c., in base al quale chiunque cagiona a un altro soggetto un danno ingiusto commettendo un fatto doloso o colposo, è obbligato al risarcimento del danno.
L'atto illecito può consistere in un'azione od omissione e dev'essere ricollegato all'evento dannoso da un nesso di causalità. Inoltre, esso dev'essere imputabile all'autore: quest'ultimo, pertanto, dev'essere capace di intendere e di volere ai sensi dell'art. 2046 c.c.
Nondimeno, la nozione di fatto illecito di cui all'art. 1173 c.c. fa riferimento anche alle ipotesi di cui agli artt. 2048 ss. del cod. civ., in base alle quali l'obbligo di risarcimento del danno sorge perché si configura, in capo all'obbligato, un tipo di responsabilità oggettiva (ad esempio per i danni cagionati da animali in custodia o prodotti dalla circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c.) o di responsabilità indiretta (ad es. la responsabilità dei committenti o quella dei genitori , con riferimento ai fatti illeciti dei figli).
Con riferimento, invece, alla responsabilità contrattuale, l'illecito coincide con l'inadempimento della prestazione oggetto di un preesistente rapporto obbligatorio. Tale comportamento si sostanzia nella violazione di un obbligo specifico giuridicamente rilevante e perciò risulta in re ipsa ingiusto. In questi casi, a seconda che l'inadempimento sia definitivo o temporaneo, l'obbligazione risarcitoria si sostituisce o si aggiunge all'obbligazione avente ad oggetto la prestazione originaria
Gli altri atti o fatti idonei a produrre un rapporto obbligatorio
L'ultima parte dell'art. 1173 c.c., utilizzando la formula "ogni altro atto o fatto idoneo a produrre" un rapporto obbligatorio "in conformità con l'ordinamento giuridico". Si tratta di una fonte atipica che sembra richiamare l'originaria categoria delle "variae causarum figurae" prevista nelle Istituzioni di Gaio.
La volontà unilaterale e le obbligazioni originate dalla legge
All'interno di tale categoria possono essere ricondotte tutte quelle ipotesi in cui l'obbligazione sorge perché prevista dalla legge o a causa della volontà unilaterale di un solo soggetto.
Ad esempio, sono obbligazioni originate dalla legge la restituzione conseguente al pagamento dell'indebito (artt. 2033 ss. del cod. civ.) e l'indennizzo conseguente all'ingiustificato arricchimento (art. 2041 ss. cod. civ.), così come quelle concernenti la gestione di affari altrui che sia stata spontaneamente intrapresa (artt. 2028 ss. cod. civ.).
Quanto alle obbligazioni generate dalla volontà unilaterale di un soggetto, invece, si ricordano, a titolo di esempio, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito di cui all'art. 1988 c.c. e i titoli di credito come l'assegno o la cambiale (v. artt. 1992 ss. cod. civ).
I rapporti contrattuali di fatto
La dottrina prevalente è ormai concorde nell'annoverare tra gli altri atti e fatti idonei a produrre il rapporto obbligatorio anche i rapporti contrattuali di fatto. Con tale espressione si fa riferimento a tutte quelle relazioni giuridicamente rilevanti tra le parti idonee a produrre gli stessi effetti del rapporto contrattuale, pur derivando da una fonte diversa dal contratto. L'equiparazione ai contratti si coglie in relazione all'operatività di questi rapporti obbligatori e non al profilo genetico, derivando gli stessi da fatti giuridici in senso stretto.
All'interno di tale categoria desta particolare interesse la figura del "contatto sociale qualificato", il quale identifica un rapporto obbligatorio che sorge quale effetto dell'instaurazione di una relazione qualificata tra due soggetti non vincolati da un precedente rapporto. Tale relazione comporta l'inizio spontaneo (ossia in assenza di un precedente vincolo obbligatorio) da parte di un soggetto qualificato di un'attività preordinata al raggiungimento di un interesse meritevole di tutela che genera un legittimo affidamento nella controparte alla diligente esecuzione della stessa attività.
Dal contatto sociale qualificato scaturisce, pertanto, l'obbligo di portare a compimento l'attività iniziata mediante la diligenza e la professionalità richiesta al soggetto qualificato. Ciò rappresenta un dovere specifico di protezione e non un obbligo in cui si sostanzia una determinata prestazione. L'interesse della controparte si identifica, infatti, in una protezione e non una prestazione specifica.
La relazione obbligatoria viene trattata alla stessa stregua di un rapporto obbligatorio nascente da contratto, determinando il sorgere della responsabilità contrattuale ex articolo 1218 c.c. nel caso di inadempimento degli obblighi di protezione. Il ricorso all'istituto in esame consente di espandere i normali confini della responsabilità contrattuale, attraverso l'applicazione del principio di buona fede che funge da clausola precettiva fonte dell'obbligo di protezione oggetto del rapporto contrattuale nel sistema del contatto sociale qualificato.
Sul piano pratico, la figura del contatto sociale qualificato trova prevalente applicazione giurisprudenziale in relazione:
- alla responsabilità dell'insegnante in caso di autolesione dell'allievo;
- alla responsabilità del mediatore nella mediazione tipica
- alla responsabilità della banca che paga un assegno non trasferibile ad un soggetto diverso da quello legittimato all'incasso.
In passato, una delle più rilevanti espressioni giurisprudenziali della teoria del contatto sociale qualificato era rappresentata dalla responsabilità del medico dipendente della struttura sanitaria per i danni conseguenti ad operazione chirurgica nei confronti del paziente ricoverato presso la stessa struttura. Secondo l'orientamento prevalente della Cassazione, l'avvio della prestazione sanitaria da parte medico, non legato da un precedente rapporto contrattuale con il paziente, determina il sorgere in capo allo stesso di obblighi di protezione del diritto alla salute del paziente, ingenerando in capo a quest'ultimo una legittimo affidamento nel rispetto e dell'utilizzo da parte del medico delle competenze professionali a lui riconosciute. Il sanitario, dovrebbe, quindi, rispondere ai sensi dell'art. 1218 c.c. per la violazione degli obblighi citati.
Tale indirizzo giurisprudenziale è stato, tuttavia, superato con l'introduzione della legge 24/2017 c.d. "legge Gelli- Bianco", che qualifica espressamente la responsabilità del medico, in assenza di contratto, come responsabilità extracontrattuale.
