Responsabilità per fatto altrui

La responsabilità extracontrattuale

La responsabilità indiretta o per fatto altrui è disciplinata dal codice civile agli articoli 2047 e seguenti 

Responsabilità indiretta

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Il codice civile, accanto alla responsabilità "per colpa", individuata dall'art. 2043 c.c., prevede anche alcune ipotesi di responsabilità indiretta, anche detta "per fatto altrui". In tali fattispecie, disciplinate dagli artt. 2047 e ss. c.c., alla responsabilità di chi ha commesso il fatto, si aggiunge (e, a volte, si sostituisce) quella di un altro soggetto, al fine di accrescere, in capo alla persona lesa, le possibilità di ottenere il risarcimento del pregiudizio subito. 

Responsabilità artt. 2047 e 2048 c.c.

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Le prime due fattispecie di cui si occupa il codice che, almeno secondo l'orientamento tradizionale, si ascrivono alla categoria in questione sono la responsabilità per i danni cagionati dall'incapace (ex art. 2047 c.c.) e quella per i danni che devono essere risarciti dai genitori, dal tutore ovvero dai precettori e maestri d'arte, a seconda dei casi (ex art. 2048 c.c.). 

Sulla base della prima disposizione citata, la persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto, è obbligata a risarcire il danno. 

Autorevole dottrina ritiene, tuttavia, che tale ipotesi non integri propriamente un caso di responsabilità indiretta, bensì di responsabilità per colpa e precisamente di culpa in vigilando

La colpa, in particolare, sarebbe presunta, dato che il relativo onere incomberebbe sul sorvegliante. 

Anche le fattispecie prese in considerazione dall'articolo seguente, del resto, sono state ultimamente ricondotte nell'alveo della responsabilità per la medesima tipologia di colpa, la quale, peraltro, è esclusa, similmente, se gli interessati provano di non aver potuto impedire il fatto. La differenza fondamentale fra queste prime due figure consiste nel fatto che, mentre nel caso ex art. 2048 c.c., l'agente è, pur essendo un minorenne, capace di intendere e di volere, tanto che la responsabilità dei "sorveglianti" va ad aggiungersi a quella dell'autore materiale del danno, nelle ipotesi ex art. 2047 c.c., l'agente è sempre un soggetto incapace di intendere e di volere e, pertanto, non può essere esercitata alcuna azione nei suoi riguardi.

Responsabilità art. 2049 c.c.

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L'art. 2049 c.c., poi, disciplina la responsabilità dei padroni e committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici o commessi nell'esercizio delle mansioni cui sono adibiti. La dottrina rinviene il fondamento di tale responsabilità nel rapporto di preposizione e supremazia gerarchica che sussiste tra i soggetti considerati: il datore di lavoro è tenuto, infatti, a esercitare a pieno il suo potere - dovere di direzione e controllo sull'attività cui è adibito il dipendente, senza potersi giovare, peraltro, di alcuna prova liberatoria. Al fine di mitigare suddetto regime, particolarmente rigido, la giurisprudenza ha enucleato un ulteriore requisito che deve essere soddisfatto, per aversi l'imputabilità del datore di lavoro: l'indefettibile esistenza di un nesso c.d. "di necessaria occasionalità" tra le mansioni espletate ed il fatto dannoso.

Responsabilità art. 2054 c.c.

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Merita di essere citata, infine, la responsabilità del proprietario per i danni cagionati dalla circolazione del veicolo (di cui all'art. 2054, comma 3), sottolineando che il titolare della vettura è esonerato da responsabilità solo se riesca a provare che il mezzo è stato messo in circolazione, al momento dell'evento lesivo, contro la sua volontà.

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Il danno alla persona
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