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Furto

Il furto è il reato commesso da chi si impossessa indebitamente di una cosa mobile appartenente ad altri, sottraendola a chi la detiene. 

Il reato di furto nel codice penale

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Il reato di furto è la fattispecie più comune dei delitti contro il patrimonio, oggetto di particolare attenzione sin dalle epoche più antiche, che, nella fattispecie base, è definito dall' art. 624 del codice penale, il quale dispone che:

Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un milione.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o piu' delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625.

Furto: pena

Per l'ipotesi di furto di cui all'articolo 624, il codice penale prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 154 euro a 516 euro.

Nella categoria del reato di furto possono raggrupparsi, tuttavia, anche altre tipologie, diversamente sanzionate e sulle quali ci soffermeremo più avanti: il furto comune (ex artt. 624 e 625 c.p.), il furto in abitazione e con strappo (ex art. 624-bis c.p.) e i furti punibili querela dell'offeso (ex art. 626 c.p.).

Fino a qualche anno fa vi era anche il reato di sottrazione di cose comuni, prevista dall'articolo 627 c.p. ma abrogata dal d.lgs. n. 7/2016.

Riferimenti normativi:
Codice penale: I delitti contro il patrimonio - articoli 624 ss

Il bene giuridico tutelato

In linea generale, il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice del furto è il patrimonio, inteso quale bene funzionale alla conservazione, sviluppo e autonomia della persona umana, la cui componente più pregnante, il diritto di proprietà, è protetta anche a livello costituzionale (cfr. art. 42).

Il bene protetto dal reato di furto non è costituito solo dalla proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, essendo tutelato anche il possesso, inteso nella peculiare accezione propria della fattispecie, costituito da una detenzione qualificata, cioè da un'autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirne o disporne (Cass. SS.UU., n. 40354/2013).

In sostanza, dunque, ad essere tutelata è la mera relazione di fatto con il bene, che non ne richiede necessariamente la fisica e diretta disponibilità e può configurarsi anche in assenza di un titolo giuridico, nonché quando si costituisce in modo clandestino o illecito (Cass., SS.UU., n. 40354/2013).

Procedibilità

L'ultimo comma dell'art. 624 c.p., aggiunto dall'art. 12 della l. n. 205/1999, stabilisce che il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7, e 625 c.p.; in tal caso la procedibilità sarà d'ufficio.

La competenza è del tribunale in composizione monocratica, ovvero di quello collegiale quando ricorre l'aggravante di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 533/1977.

L'arresto in flagranza è facoltativo, ma diventa obbligatorio nel caso in cui concorrano due o più circostanze aggravanti (art. 4, l. n. 533/1977 o art. 625, 1° comma, n. 2, c.p.).

Analogamente, solo in presenza delle aggravanti è consentito il fermo di indiziato di delitto.

Furto: i soggetti

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Vediamo ora quali sono i soggetti del reato di furto, ovverosia il colpevole e la vittima.

Soggetto attivo

Il soggetto attivo del reato di furto può essere chiunque. Si tratta, quindi, di un reato cd. comune.

È tuttora controversa la possibilità di configurare il furto commesso dal proprietario ai danni di chi sia titolare di un diritto reale o personale di godimento sulla cosa (c.d. furtum rei propriae). 

Secondo parte della giurisprudenza, infatti, anche il proprietario che non ha il possesso della cosa può commettere furto, nei confronti del soggetto diverso legato alla res da un'effettiva relazione di interesse (Cass. n. 229/1995).

Per altra giurisprudenza, invece, tale circostanza sarebbe esclusa dall'interpretazione sistematica degli artt. 624, 334 e 388 c.p. e, in particolare degli artt. 334, comma 3 e 388 comma 3, c.p., che prevedono una pena minore quando la sottrazione o il danneggiamento di una cosa sottoposta a sequestro o a pignoramento viene commessa dal proprietario della cosa non affidata alla sua custodia. Infatti, se il termine 'altrui' non venisse inteso nel significato di proprietà di altri si cadrebbe nell'assurdo di punire il proprietario che sottrae un bene proprio dato in pegno in maniera più grave del proprietario che sottrae un bene sottoposto a sequestro o a pignoramento, e non sembra dubbio che questa seconda fattispecie sia più grave (Cass. n. 2128/2007, v. anche Cass. n. 46308/2007).

Soggetto passivo

Quanto al soggetto passivo, il titolare del bene giuridico offeso è  colui il quale intrattiene una relazione d'interesse giuridicamente rilevante con la cosa sottratta.

Pertanto, il soggetto passivo può coincidere con il titolare del diritto o essere rappresentato dal semplice detentore della cosa che dalla sua sfera di possesso viene fatta passare nell'altrui signoria (Cass. n. 7598/1990).

In altre parole, atteso che la norma protegge la detenzione della cosa come mera relazione di fatto, qualunque sia la sua origine, è soggetto passivo colui che detiene la cosa sottratta a qualsiasi titolo, anche se costituita senza titolo o in modo clandestino. Ne discende che pure il ladro potrebbe divenire soggetto passivo del reato (Cass. SS.UU., n. 40354/2013).

La giurisprudenza, nel caso di furto in un esercizio commerciale, ha ritenuto configurabile la veste di soggetto passivo in capo al responsabile dell'esercizio stesso, avendo costui dovere di custodia della merce e non già nel proprietario, che è non detentore danneggiato dal reato (Cass. n. 1037/2012; n. 41592/2010; 37932/2010, ecc.), così come nel caso di furto di oggetti contenuti in cassette di sicurezza, ha individuato il soggetto passivo del reato nella banca, la quale con il contratto di utenza di cassette di sicurezza si obbliga ad eseguire non solo una prestazione assimilabile alla locazione ma anche e principalmente quella di custodia delle cassette mediante applicazione di vigilanza sul forziere e per esso sul suo contenuto  (Cass. Pen. n. 7598/1990). 

Elemento soggettivo

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L'elemento psicologico richiesto ai fini della configurazione del furto è il dolo specifico.

Si richiede, cioè, da parte dell'agente la coscienza e la volontà di sottrarre ed impossessarsi della cosa mobile altrui con il fine preciso di trarne profitto per sé o per altri (Cass. n. 47997/2009).

È proprio la finalità del profitto a costituire l'elemento idoneo a configurare il reato di furto, distinguendolo ad es. dal danneggiamento, nel quale l'altrui possesso della cosa avviene allo scopo di deteriorarla o di distruggerla, o dalla sottrazione di una cosa con intento puramente di scherzo, incompatibile con il fine di trarne profitto e dunque escludente il dolo specifico del reato (Cass. n. 11027/1991).

Il profitto, peraltro, può consistere in una qualsiasi utilità o vantaggio, anche di natura non patrimoniale ed è sufficiente che il soggetto attivo (a nulla giuridicamente rilevando la destinazione che egli dà alla cosa sottratta) abbia operato per il soddisfacimento di un qualsiasi interesse anche psichico e quindi anche per ragioni di interesse di studio (Cass. n. 4471/1985).

È chiaro che affinché possa sussistere l'elemento soggettivo del furto, l'agente deve essere consapevole che la cosa mobile appartiene ad altri, giacché l'errore sull'appartenenza altrui del bene (come ad es. sottrarre una valigia scambiandola per la propria) o la credenza di impossessarsi di una res altrui, con il consenso dell'avente diritto, fanno venire meno il dolo (Cass. n. 3675/1988), mentre non è idoneo ad escludere la condotta dolosa l'errore sulla persona dell'offeso (ad es. sottrarre una valigia di Tizio credendola di Sempronio, ecc.).

Oggetto del reato di furto

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L'oggetto materiale del reato di furto è la cosa mobile altrui.

Secondo la più recente giurisprudenza, in materia di reati contro il patrimonio, per cosa mobile, si intende qualsiasi entità di cui sia possibile la fisica detenzione, sottrazione, impossessamento od appropriazione e che possa essere trasportata da un luogo ad un altro, compresa quella che, pur non mobile originariamente, sia resa tale mediante l'avulsione o l'enucleazione dal complesso immobiliare di cui faceva parte (Cass. n. 20647/2010; Cass. SS.UU., n. 19054/2013).

Rientrano, pertanto, in tale categoria oltre ad ogni entità oggettiva materiale, fungibile o infungibile, anche i beni immobili mobilizzati e dunque asportabili, sottraibili e potenzialmente oggetto di appropriazione (ad es. materiale ottenuto a seguito della demolizione di un edificio) (Cass. n. 26678/2009), nonché, secondo l'espresso disposto dell'art. 624, 2° comma, c.p., l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. 

Restano esclusi, invece, in ragione della necessaria materialità che la cosa deve possedere, i diritti e i beni immateriali (come, ad es., un'idea, salvo che non sia contenuta in un involucro meccanico, in tal caso l'impossessamento e la sottrazione dello stesso configurano gli estremi del furto), mentre è irrilevante che la cosa sia commerciabile o meno, giacchè anche un bene demaniale (Cass. n. 30176/2002; Cass. n. 34360/2002), una sostanza stupefacente (Cass. n. 20913/2012) o un bene non avente valore economico ma solamente patrimoniale (e, dunque, anche affettivo, come ad es. lettere, foto di famiglia, autografi, ecc.) possono essere oggetto di furto.

La destinazione d'uso

Oltre alla consistenza materiale, il bene oggetto della condotta criminosa deve essere considerato anche con riferimento alla normale destinazione d'uso, equivalente al profitto illecito di cui colui che se ne è impossessato (ad es. nel caso di furto di etichette omaggio staccate da confezioni di pasta esposte sugli scaffali del supermercato, idonee a far conseguire all'agente l'acquisto gratuito di un altro prodotto, cfr. Cass. n. 11235/1998).

Il requisito dell'altruità della cosa

Affinché possa configurarsi il delitto di furto, inoltre, la cosa mobile deve essere altrui, ossia di proprietà o in possesso di altri e sulla quale l'agente non abbia alcun diritto di esercitare il potere che effettivamente esercita.

Il requisito dell'altruità, per la giurisprudenza, è ravvisabile ogni qual volta possa individuarsi un soggetto (diverso dal soggetto agente) il quale al momento del fatto, sia legato alla res da un'effettiva relazione di interesse (Cass. n. 229/1995).

Da ciò discende che non possono costituire oggetto di furto le res nullius, le res communis omnium (aria, mare, luce, fatte salve le parti che, individuate o separate dall'opera dell'uomo diventino oggetto potenziale di diritti patrimoniali) e le res derelictae, mentre l'impossessamento delle cose smarrite integra il reato di cui all'art. 647 c.p.

Furto: la condotta punita

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Nell'ambito della species dei reati contro il patrimonio, il furto appartiene alla tipologia dei delitti commessi mediante violenza sulle cose e non mediante frode (come, ad es., la truffa, l'appropriazione indebita, ecc.).

La fattispecie di reato si caratterizza per la condotta dell'impossessamento, che deve essere illecito, realizzato cioè mediante la sottrazione, ovvero la privazione della disponibilità materiale della cosa altrui a chi la detiene, interrompendo così la relazione giuridica o la situazione di fatto esercitata dal soggetto passivo sulla stessa.

La sottrazione costituisce, quindi, l'elemento negativo della condotta, giacché idonea ad interrompere il precedente possesso sulla cosa altrui, mentre l'impossessamento ne rappresenta l'aspetto positivo, ovvero la creazione da parte dell'agente di un autonomo potere di signoria sulla cosa di altri illecitamente acquisita.

Ai fini della configurazione dell'elemento oggettivo del reato, è sufficiente che la cosa mobile altrui sia passata, anche solo per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente (Cass. n. 21757/2004; Cass. n. 7047/2008).

Affinché si realizzi il momento consumativo dell'impossessamento, però, non basta che l'agente sottragga la cosa al fine, appunto di appropriarsene, ma occorre che la stessa sia posta al di fuori della sfera di sorveglianza del precedente detentore.

Furto nel supermercato

In tema di furto nei supermercati, ad esempio, la giurisprudenza ritiene che, anche se si è già verificata l'apprensione e l'occultamento della merce, la sorveglianza da parte degli incaricati sia idonea ad interrompere l'azione furtiva in qualsiasi momento, configurando solo il tentativo (Cass. n. 7042/2010).

Sebbene non siano mancate pronunce contrarie, secondo le quali è irrilevante il fatto che la res sia rimasta nella sfera della vigilanza della persona offesa, ritenendo comunque integrato il reato di furto con la sottrazione (Cass. n. 21757/2004), la questione è stata risolta dalle sezioni unite della Cassazione, proprio in una fattispecie di furto all'interno di un supermercato sventato dal servizio di vigilanza, nel senso che finché l'agente non abbia conseguito, neanche momentaneamente, l'effettiva disponibilità della cosa, che è rimasta sotto la sfera di controllo del soggetto passivo del reato, la consumazione del delitto di furto è impedita rimanendo quindi allo stadio del tentativo (Cass. SS.UU., n. 52117/2014).

Furto aggravato e attenuato

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Al ricorrere di determinate circostanze, il reato di furto risulta aggravato o attenuato.

Furto aggravato

Le circostanze aggravanti del reato di furto sono previste dall'art. 625 c.p.

In particolare, costituiscono circostanze aggravanti (per le quali è prevista la pena da due a sei anni e la multa da 927 a 1.500 euro):

 

 

  • l'uso della violenza sulle cose o l'essersi avvalsi di un qualsiasi mezzo fraudolento, ossia di ogni strumento idoneo ad eludere gli ostacoli che si frappongono tra l'autore e il bene (Cass. n. 24232/2006);
  • l'aver indosso armi e/o narcotici anche senza farne uso;
  • il fatto commesso con destrezza (ossia con particolare abilità tale da rendere l'azione furtiva non percepibile dalla vittima, cfr. Cass. n. 31973/2009), o da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata (abbia alterato, cioè, le proprie sembianze per renderne difficile il riconoscimento) o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio (vai alla guida: "Il furto con destrezza");
  • il fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
  • il fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o sottoposte a sequestro, pignoramento o esposte (per necessità, consuetudine o destinazione) alla pubblica fede ovvero destinate a pubblico servizio o utilità, difesa, reverenza (cfr. Cass. n. 12144/2011);
  • il fatto commesso su componenti metalliche o di altro materiale sottratto da infrastrutture destinate all'erogazione di energia, servizi di trasporto, telecomunicazioni o altri servizi pubblici e gestire da soggetti pubblici (o privati in regime di concessione pubblica);
  • il fatto commesso su capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria o su bovini o equini anche non in mandrie;
  • il fatto commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto o nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire o abbia appena fruito di servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.

 

Furto attenuato

Quanto alle circostanze attenuanti, invece, il legislatore ha voluto concedere un'attenuante speciale, al fine di bilanciare il maggior rigore punitivo con il riconoscimento di un beneficio premiale per il colpevole che si dissoci dalla propria condotta criminosa o metta in pratica una collaborazione operosa, corrispondente alla riduzione della pena da un terzo alla metà, qualora lo stesso, nei casi previsti negli artt. 624, 624-bis e 625 c.p., prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare.

Ipotesi particolari di furto

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La legge n. 128/2001 (c.d. pacchetto sicurezza), al fine di fronteggiare determinate e recrudescenti condotte criminose, ha introdotto nell'ordinamento penale italiano, l'art. 624-bis che disciplina specificamente le due particolari forme di furto in abitazione e di furto con strappo.

Con l'introduzione di tale norma, le due fattispecie delittuose, precedentemente previste quali circostanze aggravanti di cui all'art. 625, 1° comma, nn. 1 e 4, c.p., sono divenute delle figure autonome di reato, lesive, oltre che del patrimonio, anche della sfera personale della vittima.

Ad esse si affiancano i c.d. "furti minori" previsti dall'art. 626 c.p. 

Il furto in abitazione

Al primo comma l'art. 624-bis c.p. prevede il delitto di furto in abitazione che ricorre quando chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa.

Il quid pluris rispetto all'ipotesi di furto comune è in tale fattispecie il nesso finalistico tra l'introduzione nella privata dimora (o nelle pertinenze di essa) e l'impossessamento della cosa mobile altrui (Cass. n. 14868/2009), mentre il delitto non ricorre quando l'agente si sia introdotto con il consenso della vittima, a meno che non l'abbia carpito con l'inganno (Cass. n. 13582/2010).

La nozione di privata dimora di cui all'art. 624-bis c.p. è molto più ampia di quella della generica abitazione, ricomprendendo non solo i luoghi in cui il soggetto conduce la propria vita domestica, ma anche tutti quei luoghi nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata (cfr. da ultimo Cass. n. 2768/2015).

Il furto con strappo

Al comma n. 2 l'art. 624-bis c.p. disciplina, invece, il furto con strappo (c.d. scippo) che si concretizza nell'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

Il fatto materiale deve consistere cioè in un atto violento esercitato sulla cosa (strappata di dosso o di mano alla vittima) e non sulla persona (altrimenti si configurerebbe il diverso reato di rapina).

Entrambe le ipotesi di reato sono punite con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da 927 a 1.500 euro, fatte salve le aggravanti previste dall'art. 625, 1° comma, c.p. o una o più delle circostanze indicate dall'art. 61 c.p. in presenza delle quali la pena prevista è da cinque a dieci anni di reclusione e della multa da 1.000 a 2.500 euro.

Il dolo richiesto è quello specifico, ossia la coscienza e la volontà di introdursi in un luogo destinato ad altrui privata dimora o di strappare la cosa di mano o di dosso alla persona, con il fine di trarne profitto per sé o per altri.

Ambedue le figure delittuose sono procedibili d'ufficio e la competenza è del tribunale monocratico.

Per approfondimenti vai alle guide:

- Il furto con strappo

- Il furto in abitazione

Furti minori

I c.d. furti minori previsti dall'art. 626 c.p. sono punibili, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno o la multa fino a duecentosei euro.

Le tre figure minori si sostanziano:

 - nel c.d. furto d'uso, configurabile allorquando il colpevole abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

La norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale nella parte in cui non ne estende la disciplina all'omessa restituzione dovuta a caso fortuito o forza maggiore, per violazione dell'art. 27, 1° comma, Cost. (Corte Cost. n. 1085/1988);

- nel c.d. furto lieve da bisogno integrato quando il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno. Deve trattarsi di una impellente necessità che deriva da uno stato d'indigenza inerente le fondamentali esigenze di vita, tale da esporre a un gravissimo pericolo la propria o l'altrui persona (Cass. n. 33307/2008);

- nel c.d. spigolamento abusivo, ovvero quando il furto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto. La fattispecie mira a tutelare il possesso dei beni (prodotti agricoli) sfuggiti alla raccolta (ad es. in terreni altrui soggetti a coltura agraria; ecc.) e si sostanzia nella punibilità attenuata dello spigolare (ovvero raccogliere le spighe residue dopo la mietitura); del rastrellare (ossia raccogliere con il rastrello i residui dell'erba falciata) o del raspollare (ovvero raccogliere i grappoli d'uva rimasti dalla vendemmia).

La giurisprudenza sul reato di furto

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Cassazione penale sentenza 7606/2019

Il monitoraggio nella attualità della azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell'ordine presenti in loco), sia mediante appositi apparati di rilevazione  automatica del movimento della merce, e il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l'agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo.

Cassazione penale sentenza n. 10094/2018

L'ipotesi di furto attenuata richiede, per la sua sussistenza, la prova che il "bisogno" non possa essere soddisfatto con mezzi leciti.

Cassazione penale sentenza n. 2726/2017

Il delitto di furto deve considerarsi consumato, e non tentato, allorquando l'autore, pur bloccato nel luogo di sottrazione della merce rubata, dal quale non si era ancora allontanato, avesse già conseguito il possesso della refurtiva occultandola nei locali in cui era stata posta in essere l'azione delittuosa, la quale, se non avvenuta sotto la diretta osservazione e sorveglianza dell'offeso, non può conseguentemente essere da questi interrotta in ogni momento. 

Cassazione penale Sezioni Unite sentenza n. 52117/2014

In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo.

Cassazione penale sentenza n. 48732/2014

Il furto lieve per bisogno è configurabile nei casi in cui la cosa sottratta è di tenue valore in senso oggettivo, avuto riguardo all'utilizzo che l'agente si è preposto o ha realizzato con essa per soddisfare al minimo una grave ed urgente necessità.

Cassazione penale, sentenza n. 18282/2014

La circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è configurabile solo quando l'esposizione della cosa dipenda da un comportamento volontario del titolare del bene.

Aggiornamento 1 aprile 2020