L'Ufficio studi del CNF illustra le novità per avvocati e studi professionali in vigore dal 15 ottobre, sottolineando alcune criticità per quanto riguarda l'attività privata

Super green pass dal 15 ottobre: cosa cambia?

[Torna su]

Dal prossimo 15 ottobre sarà in vigore il c.d. "Super green pass" introdotto dal D.L. 127/2021 (pubblicato in G.U 21 settembre 2021, n. 226), provvedimento che ha esteso l'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 imponendone l'utilizzo anche per accedere ai luoghi di lavoro.


Leggi anche: Super green pass per tutti i lavoratori: in vigore il decreto

Il nuovo Super Green Pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori, sia pubblici che privati, con esclusione di coloro che risultano esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute


Molte disposizioni risultano importanti anche per il mondo dell'Avvocatura, sia per quanto riguarda l'ambito lavorativo pubblico (stante le disposizioni attinenti all'accesso di magistrati, avvocati e altri soggetti negli uffici giudiziari) che quello privato. Ciò ha condotto il Consiglio Nazionale Forense a diffondere una "Scheda di lettura" del D.L. 127/2021 (qui sotto allegata) elaborata dall'Ufficio studi.

Super green pass: come funziona?

[Torna su]

Come rammenta il documento, l'obbligo di certificazione verde è stato introdotto per accedere ai luoghi di lavoro dal 15 ottobre 2021 sino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, con riferimento a:

  • tutti i lavoratori del settore settore pubblico (art. 1), sia al personale dipendente che a collaboratori, stagisti, volontari che svolgono attività lavorativa nei detti luoghi. Oltre che al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, n. 165, l'obbligo coinvolge anche il personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale;
  • tutti i magistrati: ordinari, amministrativi, contabili, militari, componenti delle commissioni tributarie , nonché onorari che accedono agli uffici giudiziari ove svolgono l'attività lavorativa;
  • chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato (anche per collaboratori, nonché per chi svolge attività di formazione o volontariato nei medesimi luoghi).

Al tempo stesso, il D.L. prevede che il soggetto, sia esso un dipendente nell'ambito lavorativo pubblico o privato, sia esso un magistrato, è considerato assente ingiustificato se risulta privo di certificazione al momento dell'accesso, ma ha il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Accesso agli uffici giudiziari

[Torna su]

Per quanto riguarda l'accesso negli uffici giudiziari, il Decreto Legge prevede una espressa esclusione dell'obbligo di munirsi di green pass per una serie di soggetti, con l'obiettivo, chiarito dal Consiglio dei Ministri, di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti e dunque scongiurare che eventuali problematiche relative al possesso della certificazione verde possano pregiudicare il diritto di difesa o rallentare lo svolgimento dei procedimenti.

In dettaglio, tra i soggetti a cui non è richiesto di dotarsi di Green Pass per accedere agli uffici giudiziari vi sono ricompresi "gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo". Questi non dovranno dunque essere in possesso di Certificazione verde per poter entrare negli uffici.

Super green pass per avvocati e studi professionali

[Torna su]

A differenza di quanto accade per gli uffici giudiziari, il Decreto Legge non appare altrettanto chiaro per quanto riguarda l'impiego della certificazione verde negli studi professionali. Lo conferma anche lo stesso Ufficio studi del CNF che parla di disposizioni "formulate (volutamente) in maniera del tutto generica, senza alcuna distinzione tra artigiani, professionisti, piccole, medie e grandi imprese".

Leggi anche: Super green pass: cosa cambia per avvocati e studi professionali

Come noto, il provvedimento stabilisce l'obbligo di green pass per accedere anche ai luoghi di lavoro del settore privato e non solo per i lavoratori dipendenti, ma altresì per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni.

Gli avvocati, "sono perciò considerati alla stregua di tutti i lavoratori del settore privato, sebbene occorra valutare la compatibilità degli obblighi introdotti (come si prevede, espressamente, in punto di estensione degli obblighi gravanti sui magistrati anche ai magistrati onorari) con l'autonomia e l'indipendenza professionale, oltre che con le circostanze del caso concreto".

Dunque, per quanto riguarda concerne l'attività professionale, dalla lettura del D.L. n. 127/2021 sembrerebbe pacifico che l'avvocato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni dettate (compresa l'adozione di misure organizzative), in particolare con riferimento ai dipendenti (segretarie e segretari) e ai collaboratori (o soggetti assimilati, considerata l'ampia formulazione della norma), tra cui sembrerebbero ricompresi anche i praticanti, i quali svolgono l'attività lavorativa presso lo studio professionale.

La sussistenza dell'obbligo, conferma il documento del CNF, sembrerebbe ravvisabile anche con riferimento ai colleghi dello studio professionale (studi associati, associazioni e società tra professionisti, colleghi con i quali si condivide l'uso di alcuni locali).

Le criticità evidenziate dal CNF

Tanto premesso, l'Ufficio studi non manca, però, di puntare il dito contro alcune criticità emergenti dalla lettura del Decreto Legge.

In primis, si evidenzia come gli avvocati siano liberi professionisti, autonomi e indipendenti, nei confronti dei quali non risulta possibile individuare un "datore di lavoro", nel senso indicato dalla normativa, sicché lo studio professionale dovrà provvedere ad individuare i soggetti responsabili dell'adempimento degli obblighi introdotti.

In secondo luogo, si legge nella scheda di lettura, c'è il rischio che si verifichi "una situazione paradossale qualora al professionista venga impedito l'accesso al proprio studio, perché privo di green pass, e negata la possibilità di accedere ai fascicoli dei propri clienti, non essendo comunque stato introdotto un obbligo di vaccinazione o di possesso del certificato verde tout court, bensì solo ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro".

Ulteriore ipotesi, fonte di dubbi interpretativi, soggiunge il CNF, è quella degli incontri con il cliente, che si svolgono nei locali adibiti a studio professionale: infatti, mentre il D.L. 127/2021 richiede al professionista il possesso della certificazione, in quanto ha effettuato l'accesso ai locali adibiti all'attività professionale, nessun obbligo grava sul cliente, che potrà accedere ai locali senza alcuna certificazione.

Tra l'altro, neppure risulta disciplinato "il controllo del rispetto delle disposizioni, in quanto il provvedimento non sembra prevedere in capo al cliente l'onere di verificare il rispetto delle disposizioni (e dunque il correlato diritto di richiedere al professionista l'esibizione del certificato)", non potendosi ovviamente considerare il cliente quale "datore di lavoro" del libero professionista.


Scarica pdf Ufficio Studi CNF - Scheda di Lettura D.L. 127/2021

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: