Agenzia delle entrate, le risposte alle domande più frequenti sulle misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria covid-19

Fisco, sospensione dei pagamenti delle cartelle: i termini

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Con una nota del 26 luglio scorso l'Agenzia delle entrate Riscossione ha pubblicato gli aggiornamenti delle risposte alle domande più frequenti da parte dei contribuenti. In particolare circa la sospensione dei pagamenti delle cartelle di Agenzia delle entrate Riscossione, i provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza Covid-19 hanno differito al 31 agosto 2021 il termine "finale" di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall'8 marzo 2020 (*) al 31 agosto 2021.

Per le cartelle scadute dopo l'8 marzo 2020 i termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 agosto 2021. Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ossia entro il 30 settembre 2021. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia

delle entrate Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 30 settembre 2021. Nel periodo di sospensione - dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 - Agenzia delle entrate-Riscossione non ha notificato o notificherà alcuna cartella di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).

Fisco, "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio": le agevolazioni

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Per quanto riguarda il pagamento delle rate in scadenza della "Rottamazione-ter

" e del "Saldo e stralcio", la Legge 106/2021, pur non modificando la data di scadenza delle singole rate contenute nell'originario piano di "Rottamazione-ter" (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre) e "Saldo e stralcio" (31 marzo e 31 luglio), ha fissato nuovi termini entro cui poter effettuare il pagamento per mantenere i benefici delle misure agevolate:

- 31 luglio 2021 è il termine ultimo di pagamento per la rata in scadenza il 28 febbraio 2020 della "Rottamazione-ter"e della "Definizione agevolata delle risorse UE" e per quella in scadenza il 31 marzo 2020 del "Saldo e stralcio";

- 31 agosto 2021 è il termine ultimo di pagamento per la rata in scadenza il 31 maggio 2020 della "Rottamazione-ter" e della "Definizione agevolata delle risorse UE";

- 30 settembre 2021 è il termine ultimo di pagamento per la rata in scadenza il 31 luglio 2020 della "Rottamazione-ter", del "Saldo e stralcio" e della "Definizione agevolata delle risorse UE";

- 31 ottobre 2021 è il termine ultimo di pagamento per la rata in scadenza il 30 novembre 2020 della "Rottamazione-ter" e della "Definizione agevolata delle risorse UE";

- 30 novembre 2021 è il termine ultimo di pagamento di tutte le rate in scadenza nel 2021; possono usufruirne solo coloro che effettueranno entro i nuovi termini il pagamento di tutte le rate in scadenza nell'anno 2020.

Fisco, "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio": i bollettini

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Per i pagamenti è possibile continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" già in possesso anche se effettua il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie. In caso di smarrimento della "Comunicazione" si può chiedere una copia con il nostro servizio online. Inoltre, se vuole verificare la presenza, nel tuo piano di pagamento della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e stralcio", di carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5 mila euro per i quali la legge ha previsto l'annullamento (cfr. art. 4, commi da 4 a 9 del DL n. 41/2021), puoi utilizzare lo specifico servizio "Verifica lo stralcio dei debiti nella tua Definizione agevolata".

Piani di rateizzazione

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Per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il "Decreto Ristori" prevede che la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata, ai fini della relativa concessione, solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a 100 mila euro, in deroga alla soglia di 60 mila euro prevista dall'art. 19, comma 1 ultimo periodo, del DPR n. 602/1973. Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate si determina con il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

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Vedi anche:
pace fiscale

Foto: 123rf.com
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