Bloccate 4250 assunzioni presso il Ministero della Giustizia per i vincitori dei concorsi indetti in violazione dell'Accordo sulla mobilità interna

Stop per i vincitori dei concorsi indetti dopo l'accordo sulla mobilità

[Torna su]

La II Sezione Lavoro del Tribunale di Roma con l'ordinanza n. 11635/2021 (sotto allegata) stoppa le assunzioni presso il Ministero della Giustizia dei vincitori dei concorsi indetti dopo l'Accordo sindacale del 15 luglio 2020, che prevedeva l'attivazione delle procedure di mobilità interna per tutte le qualifiche.

Una svista che ha portato la Federazione dei Lavoratori Pubblici a presentare un procedimento d'urgenza per bloccare le assunzioni previste in violazione di quell'Accordo.

Un bel guaio che potrebbe costare caro al Ministero della Giustizia in termini di costi legali visti i ricorsi a pioggia che potrebbero essere presentati da tutti coloro che hanno diligentemente sostenuto un concorso, lo hanno vinto e ora rischiano di vedersi sfumare l'occasione di una vita e il tanto agognato "posto fisso".

La vicenda processuale

La F.L.P Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche e la FLP Coordinamento Nazionale Giustizia convengono in giudizio il Ministero della giustizia in quanto, in data 15 luglio 2020 è stato sottoscritto l'Accordo sulla mobilità interna del personale giudiziario che prevede i seguenti obblighi:

  • pubblicare "per ogni qualifica con cadenza almeno annuale" un bando d'interpello ordinario in cui indicare i vacanti da coprire;
  • bandire entro il 30 novembre 2020 il primo "interpello di assestamento" per le posizioni di operatore giudiziario, conducente di automezzi e funzionario giudiziario;
  • indire entro il 15 dicembre 2020 un interpello ordinario nazionale, per tutte le qualifiche;
  • bandire altri due interpelli nel giugno 2021 ed entro il 31 luglio 2021.

Obblighi che il Ministero non ha adempiuto, violando anche il diritto all'informazione di cui all' art. 4, comma 4 D. L. vo 25/2007 in quanto non sono stati forniti chiarimenti in relazione alla mancata pubblicazione degli interpelli e agli accantonamenti dei posti.

Condotta che ha mortificato la dignità sindacale, leso l' immagine e la credibilità del sindacato e creato problemi di gestione dei rapporti con gli iscritti.

Le ricorrenti chiedono quindi di adottare le misure necessarie per prevenire i danni e il loro aggravamento, ordinando al Ministero di cessare ogni comportamento assunto in violazione dell'Accordo, ma soprattutto di disapplicare i provvedimenti con i quali sono stati accantonati i posti per i vincitori dei concorsi indetti successivamente, in attesa della conclusione delle procedure di mobilità previste dall'Accordo.

Per il Ministero della Giustizia il ricorso è infondato

[Torna su]

Il Ministero della Giustizia si costituisce ed eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e l'infondatezza del ricorso per la mancanza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Fondato il timore di un danno grave e irreparabile

[Torna su]

Il Giudice respinge l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e precisa, dopo aver richiamato alcune sentenze illustri della Consulta e della Cassazione che "non può inibirsi il ricorso all'art. 700 c.p.c. per tutelare l'attività sindacale da un pregiudizio grave ed imminente, se l'organizzazione sindacale ricorrente non gode dei requisiti per utilizzare il procedimento ex art. 28 Stat. Lav."

Per quanto riguarda invece il merito della questione il Giudice accerta l'inadempimento dell'Amministrazione in relazione agli obblighi assunti con l'Accordo nei termini previsti dallo stesso.

Provata anche la pubblicazione da parte del Ministero delle graduatorie definitive dei vincitori di diversi concorsi pubblici, così come l'annuncio delle assunzioni di 2700 cancellieri relative al concorso indetto l'11 dicembre 2020.

Condotte che per il Giudice costituiscono un palese inadempimento degli obblighi assunti con l'Accordo, invocato dalle ricorrenti, aggravato dal fatto che il Ministero non ha risposto alle richieste di chiarimento

e alle diffide delle organizzazioni Sindacali.

Fondato pertanto il timore delle parti ricorrenti di vedere minacciato da un danno grave e irreparabile il loro diritto all'applicazione degli artt. 22 e 23 dell'Accordo. Minaccia che è rappresentata dalla assegnazione dei vincitori a posti a cui aspirano i partecipanti all' interpello.

Evidente anche il "periculum (...) per il carattere difficilmente quantificabile e quindi riparabile degli effetti negativi che, sull'immagine e la credibilità del sindacato, deriverebbero dal caso esso lasciasse pretermettere, senza alcuna rivendicazione formale, una tutela contrattuale da esso offerta ai lavoratori interni."

Il Tribunale accoglie quindi la domanda cautelare ordinando al Ministero di adempiere agli impegni presi con l'Accordo, condannandolo altresì al pagamento di 3000 per compensi professionali oltre oneri di legge.

Leggi anche Giustizia: in arrivo 4.250 assunzioni

Scarica pdf Tribunale di Roma n. 11635/2021

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: