L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7E del 25 giugno fornisce indicazioni sulle detrazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi

Guida alle detrazioni per la dichiarazione dei redditi 2021

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Più che di una circolare, si tratta di una vera e propria guida fiscale di 539 pagine intitolata: "Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2020."

Questo l'argomento contenuto in modo approfondito dalla circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 (sotto allegata). Il testo del documento, dopo la premessa iniziale, si occupa del rilascio del visto di conformità, specificando a quali sanzioni va incontro il professionista o il CAF incaricato in caso di rilascio infedele, quali verifiche questi intermediari devono effettuare prima di rilasciare il visto e a quali sanzioni vanno incontro in caso di non corretta verifica.

Segue poi l'approfondimento sui redditi e sulle ritenute certificati dai sostituti d'imposta e indicati in dichiarazione, l'elenco di tutti gli oneri e le spese per i quali spetta una detrazione dall'imposta lorda (Quadro E), la trattazione sui versamenti in acconto e riporto dell'eccedenza dalla precedente dichiarazione dei redditi (Quadro F), i crediti d'imposta da indicare nel quadro G e per concludere l'allegato a pag. 532, ossia il modulo in bianco per la dichiarazione sostitutiva resa dal contribuente e l'allegato di pag. 538, ovvero la dichiarazione sostitutiva resa da soggetti terzi in relazione a oneri fruiti dal contribuente.

L'esposizione, al fine di favorire la consultazione e la comprensione, segue l'ordine dei quadri contenuti nel Modello 730/2021 e ogni paragrafo tratta un argomento specifico per consentire agli operatori di focalizzare la propria attenzione sull'argomento d'interesse.

Obiettivi del documento

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La circolare indica inoltre quali sono i documenti che il contribuente deve produrre al Centro di assistenza fiscale o al professionista abilitato e gli obblighi di conservazione di questi ultimi al fine di produrli successivamente all'Amministrazione Finanziaria.

Il documento infatti è il frutto del lavoro svolto in tandem dall'Agenzia delle Entrate e dalla Consulta nazionale dei Caf per fornire utili indicazioni operative per la compilazione delle dichiarazioni e uno strumento prezioso per l'Amministrazione Finanziaria in sede di assistenza e controllo.

La circolare si pone infatti l'obiettivo di fornire a tutti gli operatori uno strumento unitario, valido su tutto il territorio nazionale, per potenziare la tax compliance, ossia l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente e per attuare i principi sanciti dallo Statuto del Contribuente.

Rilascio del visto di conformità

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Il Dlgs. n. 24/1997, modificato dall'art. 7-bis del DL n. 4/2019, prevede che in caso di apposizione di visto di conformità infedele sul modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell'Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest'ultimo il CAF devono provvedere al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta che viene successivamente riscontrata, a meno che il visto non risulti infedele a causa della condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Le nuove sanzioni che puniscono gli errori dei CAF e dei professionisti si applicano solo all'assistenza fiscale prestata dopo l'entrata in vigore della nuova versione dell'art. 39 co. 1, lett. a), del Dlgs. n. 241 del 1997, ossia all'assistenza fiscale prestata nel 2019.

Prima della contestazione dell'infedeltà del visto il CAF o il professionista può inviare una dichiarazione contenente la rettifica del contribuente o, se il contribuente non vuole presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione con i dati che si riferiscono alla rettifica, il cui contenuto deve essere definito con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Conservazione dei documenti

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La circolare ricorda che il modello 730, ma anche i documenti relativi, devono essere conservati fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi.

I documenti elettronici invece devono essere conservati nel rispetto delle regole previste dal DPCM del 3 dicembre 2013.

"In caso di conservazione presso soggetti esterni, le dichiarazioni contenenti categorie particolari di dati personali, come definiti all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679, devono essere sottoposte ad operazione preventiva di cifratura da parte dell'utente."

Scarica pdf Agenzia delle Entrate circolare 7E/2021

Foto: 123rf.com
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