Dall'Autorità un documento di indirizzo sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro, per fornire indicazioni generali sul trattamento dei dati personali, in attesa di un definitivo assetto regolatorio

Punti vaccinali, iniziativa di pubblica sanità

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Per quanto riguarda le vaccinazioni sui luoghi di lavoro arriva un documento di indirizzo sulla vaccinazione (in allegato) da parte del Garante alla protezione dei dati, in modo da fornire indicazioni generali sul trattamento dei dati personali, in attesa di un definitivo assetto regolatorio. Si parte dalla premessa che l'esecuzione dei piani vaccinali per l'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro, prevista dal Protocollo nazionale del 6 aprile 2021, costituisce un'iniziativa di sanità pubblica, per questo motivo la responsabilità generale e la supervisione dell'intero processo devono essere riferibili al Servizio sanitario regionale e dovrà essere attuata nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati. Anche per la vaccinazione sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto del tradizionale riparto di competenze tra il medico competente e il datore di lavoro, messo in evidenza nel documento sul ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, da oggi disponibile sul sito dell'Autorità.

Punti vaccinali, raccolta adesioni e ruolo del medico

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Il Garante specifica che le principali attività di trattamento dati - dalla raccolta delle adesioni, alla somministrazione, alla registrazione nei sistemi regionali dell'avvenuta vaccinazione- devono essere effettuate dal medico competente o da altro personale sanitario appositamente individuato. In particolare, 'informazione relativa all'adesione volontaria da parte della lavoratrice e del lavoratore deve essere trattata solo dal professionista sanitario opportunamente individuato «che potrà valutare preliminarmente specifiche condizioni di salute, nel rispetto della privacy, che indirizzino la vaccinazione in contesti sanitari specifici della Azienda Sanitaria di riferimento, che ne assicura la necessaria presa in carico» nonché ai fini dell'individuazione del numero delle dosi e della tipologia di siero/vaccino -, il datore di lavoro, all'atto della presentazione del piano vaccinale aziendale all'ASL territorialmente competente, dovrà limitarsi, sulla base delle indicazioni fornite dal professionista sanitario, a indicare esclusivamente il numero complessivo dei vaccini necessari per la realizzazione dell'iniziativa.

Nel piano, elaborato con il supporto del professionista sanitario e presentato dal datore di lavoro, non dovranno essere presenti elementi in grado di rivelare l'identità dei lavoratori aderenti all'iniziativa. Le norme a tutela della dignità e della libertà degli interessati sui luoghi di lavoro, non consentono al datore di lavoro raccogliere direttamente dai dipendenti, dal medico compente, o da altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni relative all'intenzione del lavoratore di aderire alla campagna o alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle sue condizioni di salute.

Punti vaccinali, la somministrazione

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L'informazione relativa all'adesione volontaria da parte della lavoratrice e del lavoratore deve essere trattata solo dal professionista sanitario opportunamente individuato «che potrà valutare preliminarmente specifiche condizioni di salute, nel rispetto della privacy, che indirizzino la vaccinazione in contesti sanitari specifici della Azienda Sanitaria di riferimento, che ne assicura la necessaria presa in carico »nonché ai fini dell'individuazione del numero delle dosi e della tipologia di siero/vaccino -, il datore di lavoro, all'atto della presentazione del piano vaccinale aziendale all'ASL territorialmente competente, dovrà limitarsi, sulla base delle indicazioni fornite dal professionista sanitario, a indicare esclusivamente il numero complessivo dei vaccini necessari per la realizzazione dell'iniziativa. Nel piano, elaborato con il supporto del professionista sanitario e presentato dal datore di lavoro, non dovranno essere presenti elementi in grado di rivelare l'identità dei lavoratori aderenti all'iniziativa.

Scarica pdf documento Garante privacy n. 198/2021

Foto: 123rf.com
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