Arriva dal Tar Lazio una sentenza di annullamento di un titolo edilizio che segna un nuovo stop all'abusivismo selvaggio

Rilascio permesso di costruire

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Con sentenza n. 4831/2021, pubblicata in data 26.04.2021, il TAR Lazio ha esaminato la complessa vicenda del rilascio di un permesso di costruire da parte del Comune di Tivoli. Nel 2011 l'Amministrazione autorizzava la demolizione di un villino Liberty dell'inizio del secolo scorso, approvando contestualmente la realizzazione di un nuovo edificio di cinque piani.

Il titolo edilizio autorizzava un intervento in zona B, sottozona B3, del Piano Regolatore Generale del Comune di Tivoli, approvato con delibera regionale n. 956 del 06.07.1977, oggetto di Piano Particolareggiato di attuazione, approvato con delibera consiliare n. 133 del 15.04.1977, in merito alle distanze ed ai distacchi tra fabbricati.

I ricorrenti lamentavano violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art 14 e 17 del PRG e del PP, in relazione all'art 8 del DM 1444/68, nonché violazione e falsa applicazione dell'art 12 del D.P.R. 380/2001; in particolare l'art. 14 delle NTA del PRG prescrive che l'altezza massima dei nuovi edifici non può essere superiore a quella degli edifici preesistenti e circostanti. Nel caso esaminato, invece, in un contesto urbanistico costituito da villini di due piani edificati all'inizio del secolo scorso, è stata autorizzata l'edificazione di una palazzina di oltre 16,50 ml.

Eccesso di potere dell'amministrazione comunale

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Il TAR censura preliminarmente il comportamento dell'amministrazione comunale, ravvisando il vizio dell'eccesso di potere per contraddittorietà: il Comune, infatti, prima rilasciava il permesso di costruire salvo poi ritirarlo in autotutela; inoltre, dopo l'annullamento dell'atto di ritiro da parte del TAR (per difetto motivazionale del provvedimento adottato), il Comune prima proponeva ricorso al Consiglio di Stato avverso detta sentenza

, salvo poi rilasciare una variante non essenziale in corso d'opera, che riproponeva tutti i vizi dell'iniziale progetto; il Comune, quindi, da una parte difendeva l'azione amministrativa di annullamento del permesso di costruire (senza però sospendere i lavori) e, al contempo, consentiva la realizzazione di quanto e come inizialmente progettato.

Condizioni di legittimità del titolo edilizio

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Nel merito, il Tribunale amministrativo di Roma ha posto l'accento sull'importanza della norma violata, precisando che si tratta di una "condizione fondamentale ai fini della legittimità del titolo edilizio, trattandosi di una norma prescritta dagli strumenti urbanistici a tutela del contesto circostante ….. laddove lo strumento urbanistico comunale prescriva che in una certa zona di piano, l'altezza massima degli edifici di nuova costruzione non possa superare la media l' altezza di quelli preesistenti circostanti, tale media non può che limitarsi ai soli edifici limitrofi a quello costruendo, a rischio altrimenti di svuotare la norma urbanistica di qualunque significato, mentre essa è appunto preordinata ad evitare che fabbricati contigui o vicini presentino altezze marcatamente differenti, considerato, peraltro, che l'assetto edilizio mira a rendere omogenei gli assetti costruttivi rientranti in zone di limitata estensione" (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4553/2014; n. 3184/2013; n. 1448/1995; cfr. Consiglio di Stato n. N. 12338/2013 REG.RIC. 7731/2010, che precisa che tale norma "va applicata tenendo conto degli edifici limitrofi, onde evitare che la portata del precetto possa essere palesemente vanificata").

Abusivismo edilizio e rapporto Bes 2020

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Il problema dell'abusivismo edilizio è, nel nostro Paese, soprattutto un problema culturale: si continuano a costruire edifici in violazione delle specifiche regole imposte dalla legge e, in particolare, in violazione di vincoli ambientali, storici e paesistici.

La tutela delle nostre città si riduce talvolta a mere dichiarazioni di stile, prive di concreto riscontro.

BES è l'acronimo di Benessere Equo e Sostenibile, un indice sviluppato dall'ISTAT e dal CNEL che consente, attraverso l'analisi di alcuni indicatori, di calcolare il progresso di un Paese, non solo sotto il profilo economico ma anche sociale ed ambientale. Il BES è determinato sulla base di dodici indicatori, tra i quali sono ricompresi anche paesaggio e patrimonio culturale e ambiente.

Nel rapporto BES 2020 si può leggere che "il benessere di una società si riflette anche nel suo modo di abitare il territorio e di prendersi cura della propria eredità culturale (…) Le tendenze dell'ultimo decennio disegnano uno scenario complesso, in cui si combinano contraddizioni storiche e nuove opportunità. Tra le prime spiccano una spesa pubblica tra le meno generose d'Europa nella gestione del patrimonio culturale (e troppo dipendente, in periferia, dalle ineguali capacità della finanza locale) e una diffusa carenza di governo del territorio (testimoniata dalla persistenza dell'abusivismo edilizio, tanto più grave in un Paese particolarmente vulnerabile al rischio sismico e idrogeologico)". Ed ancora. "Nel 2019 si registra, per il secondo anno consecutivo, una flessione dell'indice di abusivismo edilizio, che si attesta sulla proporzione di 17,7 costruzioni illegali ogni 100 autorizzate, contro le 19,9 del 2017. (…) Il fenomeno dell'abusivismo rallenta ma è lontano dall'estinguersi e continua a sottrarre ogni anno una quota rilevante della produzione edilizia al controllo della legalità, con tutto ciò che questo comporta in termini di degrado del paesaggio, esposizione al rischio idrogeologico, lavoro nero nel settore delle costruzioni".

Ancora una volta, quindi, in mancanza di un tempestivo ed autonomo intervento dell'Amministrazione comunale (cui è demandata in prima battuta la tutela del territorio) e di un suo "doveroso esercizio della funzione giustiziale", è dovuto intervenire il Tribunale Amministrativo che ha annullato il titolo edilizio, ordinando al Comune di dare esecuzione alla sentenza attraverso l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per garantire la riduzione a conformità dell'opera.

Avv Alessandra Rossi

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