Debutta in Corte di Cassazione il deposito telematico degli atti civili e dei documenti da parte dei difensori delle parti con valore legale da oggi 31 marzo 2021

Cassazione: al via il deposito telematico degli atti civili

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Debutta a partire da oggi, 31 marzo 2021, il deposito telematico in Corte di Cassazione degli atti e dei documenti da parte dei difensori delle parti. Da tale data, dunque, avranno valore legale i depositi telematici degli atti civili presso la Suprema Corte.


L'attivazione del servizio è stata prevista dal Decreto del Ministero della Giustizia del 27 gennaio 2021 (pubblicato in G.U. n. 22 del 28 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 221, comma 5, del D.L. n. 34/2020 (noto come Decreto Rilancio e convertito in Legge n. 77/2020)

Facoltà di deposito telematico

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In particolare, si rammenta, quest'ultima norma ha stabilito la possibilità, per gli avvocati, di depositare atti e documenti nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione in modalità telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informativi.


A provvedere all'attivazione vera e propria ci ha poi pensato il summenzionato Decreto ministeriale, che ha accertato presso la Corte suprema di Cassazione l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche nonché la funzionalità dei servizi di comunicazione del settore civile per il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti a decorrere dal 31 marzo 2021.


Nonostante questa attivazione rappresenti un importante passo in avanti per il processo civile telematico, è necessario rammentare come al momento il deposito telematico rappresenti una mera facoltà per il professionista, come chiarito dall'art. 221, comma 5, del D.L. Rilancio, di cui tra l'altro sarà possibile beneficiare solo temporaneamente vista la natura emergenziale della facoltà concessa.


In sostanza, tale possibilità potrebbe esaurirsi cessato lo stato di emergenza pandemica (che dal 31 aprile potrebbe presto essere prorogato al 31 luglio 2021), salvo nuovi interventi normativi o salvo ancora l'emanazione del decreto ministeriale ex art. 16-bis, comma 6, del D.L. 179/2012.

Quali atti depositabili telematicamente?

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Come precisato dalla FIIF (Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense) in un Vademecum per i depositi telematici presso la Corte Suprema di Cassazione (qui sotto allegato), gli atti suscettibili di trasmissione telematica saranno praticamente tutti gli atti del processo di legittimità.

Trattasi, dunque, di: ricorso; controricorso; controricorso con ricorso incidentale; istanze generiche; rinuncia al ricorso e la relativa accettazione; rinuncia al mandato ("RinunciaProcura"); memoria ex art. 378 c.p.c.; memoria ex art. 380-bis c.p.c.; memoria ex art. 380-bis, 1, c.p.c.; memoria ex art. 380-ter c.p.c.; depositi ex art. 372 c.p.c.; prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del controricorso; documentazione relativa ai condoni fiscali; ricorso per correzione d'errore materiale ("SegnalazioneErroreMateriale"); istanza di assegnazione alle Sezioni Unite; istanza di patrocinio a spese dello Stato; istanza di riunione dei ricorsi; istanza di sollecita fissazione; istanza di rinnovo della notifica del ricorso; istanza di rinnovo notifica (a valere, evidentemente, per i controricorsi); deposito del provvedimento impugnato; istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere; istanza di sospensione del giudizio; istanza di rimborso delle spese di giustizia; procura speciale per la costituzione nel nuovo difensore; integrazione del contributo unificato; qualunque altra istanza, sotto forma di "atto generico".

L'elenco degli atti contenuti negli xml-schema (versione V7) contiene anche gli ulteriori seguenti endoprocessuali: l'istanza di trasmissione del fascicolo ex art. 369 c.p.c. (su cui la FIIF nutre dei dubbi ritenendo sia frutto di un refuso) e il provvedimento impugnato.

Inoltre, poiché il deposito telematico in Cassazione è facoltativo, nel Vademecum si legge che resta ferma la possibilità di procedere al deposito degli atti in modalità analogica, e ciò vale per il controricorso quando il ricorso sia stato depositato in modalità telematica, così come, viceversa, si potrà depositare telematicamente il controricorso anche qualora il ricorso risulti iscritto in modalità telematica.

Per quanto riguarda il pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria, dal 31 Marzo 2021 e in relazione ai depositi telematici, dovrà avvenire necessariamente attraverso pst.giustizia.it, nella consueta modalità come previsto dall'art. 221, comma 5 del D.L. Rilancio.

Scarica pdf FIIF Vademecum-Depositi Telematici Cassazione

Foto: 123rf.com
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