In Gazzetta il decreto del Ministero della Giustizia che apre al deposito telematico degli atti e dei documenti dei difensori presso la Cassazione civile dal 31 marzo

In GU il decreto sul deposito telematico in Cassazione civile

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio il decreto del Ministero della Giustizia del 27 gennaio 2021 (sotto allegato) che dispone l' "attivazione presso la Corte di Cassazione, settore civile, del servizio di deposito telematico degli atti e dei documenti da parte dei difensori delle parti."

Attivazione possibile, grazie all'accertamento del Direttore Generale dei Servizi informativi automatizzati presso la Cassazione, dell'installazione, dell'idoneità delle attrezzature informatiche necessarie e della funzionalità dei servizi di comunicazione del settore civile, in grado quindi di consentire il deposito degli atti processuali e dei documenti dei difensori, a partire dal 31 marzo 2021.

Attuata la disposizione del decreto Rilancio

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Processo civile telematico quindi anche per la Cassazione, a cui viene estesa la possibilità di depositare atti del processo e i documenti, come già previsto per i giudizi di merito presso tribunali e corti di appello.

Il decreto in questo modo attua l'art. 221 comma 5 del decreto legge

n. 34/2020, meglio noto come decreto Rilancio, che così recita: "Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici."

Pagamento telematico contributo unificato anche in Cassazione

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Norma che contempla anche la possibilità di assolvere agli obblighi di pagamento del contributo unificato e dell'importo forfettario dovuto per diritti, indennità trasferta e spese di spedizione per la notificazione dalla parte che per prima si costituisce in giudizio o che presenta istanza di assegnazione o vendita nelle procedure esecutive, in modalità telematica.

Questa infatti la seconda parte del comma 5 dell'art. 221 del decreto Rilancio: "Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."

Scarica pdf Decreto Ministero Giustizia 27.01.2021

Foto: 123rf.com
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