L'Inps ha fornito nuove istruzioni in relazione alla durata dei giorni in caso di lavoro part time di tipo verticale o misto con attività lavorativa superiore al 50% dell'orario a tempo pieno

Permessi 104, le nuove istruzioni dell'Inps

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Arrivano nuove istruzioni in relazione al riproporzionamento della durata dei giorni di permesso della "Legge 104" nei casi di lavoro part time di tipo verticale o misto con attività lavorativa superiore al 50% dell'orario a tempo pieno anche a seguito dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi da parte della Corte di Cassazione e dei chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. a fornirle è l'Inps con la circolare n. 45 del 19 marzo 2021 (in allegato).

Permessi 104, l'orientamento della giurisprudenza

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È stata la sezione lavoro della Cassazione, con le sentenze del 29 settembre 2017, n. 22925 e del 20 febbraio 2018, n. 4069, a fornire una differenziazione tra gli istituti che hanno una connotazione patrimoniale e che si pongono in stretta corrispettività con la durata della prestazione lavorativa per i quali è ammesso il riproporzionamento del trattamento e invece gli istituti riconducibili a un ambito di diritti a connotazione non strettamente patrimoniale, che si e? inteso salvaguardare da qualsiasi riduzione connessa alla minore entità della durata della prestazione lavorativa. Tra questi ultimi i permessi ex articolo. 33 della L. n. 104/1992, i quali, oltretutto, costituiscono misure di tutela della salute psico-fisica della persona disabile. Da ciò ne consegue che il diritto ad usufruire dei permessi non è comprimibile.

Per la Suprema Corte serve una valutazione comparativa delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, in particolare di una distribuzione in misura paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi all'adozione del rapporto di lavoro part-time e, nello specifico, del rapporto di lavoro parziale di tipo verticale.

In coerenza con tale criterio, valutate le opposte esigenze, appare ragionevole - specifica la Suprema Corte - distinguere l'ipotesi in cui la prestazione di lavoro part-time sia articolata con un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori. Solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l'esigenza di effettività di tutela del disabile, occorre riconoscere il diritto alla integrale fruizione dei permessi.

Permessi 104, i chiarimenti del Ministero del Lavoro

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A ciò si aggiunga che il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che i principi enunciati dalla giurisprudenza con riferimento al D.lgs n. 61/2000 sono applicabili anche dopo l'entrata in vigore del D.lgs n. 81/2015. L'articolo 7, comma 2, conserva infatti la distinzione tra "diritti" e "trattamento economico e normativo".

Rimane fermo il nucleo dei "diritti" a connotazione non strettamente patrimoniale - tra cui il diritto ai permessi - che vanno salvaguardati dalla riduzione connessa alla minore durata della prestazione lavorativa.

Ed è il ministero a precisare che i permessi riconosciuti dalla legge n. 104/1992 possono essere annoverati tra i suddetti diritti. tutto questo in considerazione del fatto che i medesimi sono volti ad assicurare la continuità nelle cure e nell'assistenza del familiare disabile e la rilevanza degli interessi di rilievo costituzionale tutelati.

Lo stesso ministero, in conclusione, precisa che la ratio del D.lgs n. 81/2015 non e? quella di modificare in modo sostanziale la disciplina del part-time, ma ricomprendere in un unico testo normativo la disciplina organica dei diversi contratti di lavoro. Conseguentemente, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha invitato l'Istituto ad adeguare le indicazioni fornite con il messaggio n. 3114/2018 a quanto stabilito dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Scarica pdf circolare Inps n. 45/2021

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