Gli Enti e le Casse di Previdenza private sono obbligate a PagoPa perché si tratta in sostanza di soggetti che fanno parte della Pubblica Amministrazione

PagoPa anche per gli Enti e le Casse di previdenza Privati

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Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1931/2021 (sotto allegata) accoglie l'appello della Presidenza del Consiglio e dell'Agid e chiarisce per quali ragioni anche gli Enti e le Casse di Previdenza private sono obbligate ad adottare il sistema di pagamento PagoPa.

La vicenda processuale

La Presidenza del Consiglio e l'Agid si rivolgono al Consiglio di Stato contro Cassa Forense e altri Enti previdenziali, con l'intervento a opponendum di Adepp (Associazione degli Enti Previdenziali Privati) per ottenere la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 3025/2020.

Come chiarito nella parte iniziale della sentenza del CdS "L'oggetto del presente contenzioso è costituito dalle - Linee guida per l' effettuazione di pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi - Determina n. 209/18 - adottate dall' AGID, nella parte in cui prevedono l'adesione al sistema PagoPA anche per gli enti di cui all'elenco annuale ISTAT relativo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009, e quindi anche per gli Enti e le Casse previdenziali privatizzate."

Enti e Casse private non sono Pubbliche Amministrazioni

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Detti Enti e Casse però non ritengono di essere obbligate ad avere PagoPa.

Prima di tutto perché gli Enti e le Casse di previdenza private non possono essere considerate pubbliche amministrazioni, gestori di un servizio pubblico o società sotto il controllo pubblico e quindi destinatari della normativa che prevede l'obbligo di adottare il suddetto sistema di pagamento. Del resto "Il legislatore, con il d.lgs. n. 509 del 1994, ha disposto la "privatizzazione" delle Casse previdenziali delle libere professioni, che allo stato risultano essere enti di diritto privato (sotto forma di associazione o fondazione), pur essendo state successivamente inserite nell'elenco ISTAT, concorrendo a fini statistici agli obiettivi di finanza pubblica per ragioni che sono, asseritamente in via esclusiva, di natura statistico-economica."

In secondo luogo perché l'Agid ha agito in carenza di potere e ha violato la gerarchia delle fonti. Le linee guida infatti non hanno la forza di modificare o derogare a norme di rango primario come il dlgs n. 82/2005 che invece, proprio in virtù di dette linee guida, risulta modificato al fine di comprendere tra i soggetti vincolati a PagoPa anche gli Enti e le Casse di Previdenza Private.

Enti e Casse di previdenza private sono obbligate a PagoPa

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Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1931/2021 però accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata.

Prima di tutto il CdS rileva che le "Linee guida costituiscono un atto di regolazione di natura tecnica e hanno una valenza erga omnes e un carattere di vincolatività."

Passando poi alle principali questioni di merito sollevate, sul primo punto il Consiglio di Stato rileva che:

  • le Casse e gli Enti di Previdenza privati svolgono funzioni istituzionali che, pur non rientrando nella definizione specifica di Pubblica Amministrazione, gestiscono senza dubbio un servizio di rilievo pubblicistico (art. 38 Costituzione). Lo dimostra il fatto che detti enti sono sottoposti al potere di vigilanza ministeriale e al controllo sulla gestione della Corte dei Conti finalizzato a garantirne legalità ed efficacia. Caratteristiche che fanno rientrare questi soggetti nell'art. 2, comma 2 del CAD (Codice Amministrazione Digitale);
  • la natura degli Enti di Previdenza e di Assistenza privati è stata chiarita dalla precedente sentenza del CdS n. 6014/2012, la quale ha fatto presente che la trasformazione di tali Enti non ne ha mutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza e assistenza e il fine pubblico perseguito. La privatizzazione infatti ha rappresentato solo un'innovazione di carattere organizzativo; Natura pubblicistica confermata anche dal fatto che detti Enti beneficiano di finanziamenti pubblici indiretti come sgravi, fiscalizzazione degli oneri sociali e obbligo d'iscrizione.
  • Il legislatore inoltre ha inserito "il settore della previdenza complementare nella normativa dettata in tema di controllo del disavanzo del settore ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 662 nonché nella riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ai sensi della legge 8 agosto 1995 n. 335."
  • "L'obbligatorio inserimento nel sistema di pagamento in questione (da parte delle Linee Guida) si inquadra nella digitalizzazione dei flussi finanziari sia dal lato delle entrate che delle uscite di tutti i soggetti che, in quanto inseriti nel c.d. elenco dell'ISTAT, ineriscono comunque al bilancio dello Stato", senza che rilevi il fatto che detti Enti non siano tra i destinatari delle norme di razionalizzazione della spesa pubblica. Con l'inserimento delle Casse e degli Enti previdenziali privati nel "conto Istat consolidato" il legislatore ha pertanto voluto solo "garantire una omogeneità quanto alla piattaforma tecnologica per le due tipologie di operazioni, che si estende a tutto il sistema delle pubbliche amministrazioni."

Per quanto riguarda invece il secondo punto, che ha a che fare con la violazione della gerarchia delle fonti da parte delle Linee Guida Agid, il Consiglio rileva che "l'Agenzia ha operato nell'ambito della competenza riconosciutale dall'art. 5 del dlgs. n. 82 del 2005 s.m.i. e le Linee guida in questione danno attuazione al dato normativo della fonte primaria come sopra ricostruito con riferimento a tutte le fonti che recano le varie definizioni di Pubbliche amministrazioni - secondo il munus che all'Agenzia è stato rimesso, ossia quello di emanare prescrizioni di tipo tecnico nei confronti dei soggetti che sono ex lege tenuti ad aderire al sistema PagoP A."

Scarica pdf Consiglio di Stato sentenza n. 1931/2021

Foto: 123rf.com
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