Scattano i primi decreti penali di condanna ex art. 483 c.p. per chi, beccato in giro durante il lockdown, ha dichiarato il falso nelle autocertificazioni fornite agli agenti

Menzogne nelle autocertificazioni? Scattano i decreti penali di condanna

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Nonostante siano trascorsi diversi mesi, non sono tardate ad arrivare le conseguenze per i "furbetti" che durante il primo lockdown hanno ben pensato di eludere i divieti di spostamento (salvo in alcuni limitati casi) e mentire alle forze dell'ordine durante i controlli.

Dagli uffici giudiziari italiani, come riporta il Sole24Ore, giungono le prime notifiche dei decreti penali di condanna emessi proprio nei confronti di coloro che hanno dichiarato il falso nelle autocertificazioni, spesso giovani, ma non solo, che durante i controlli sono stati trovati in giro a chiacchierare, fumare, fare gruppo come nulla fosse e che, interrogati dagli agenti sul perché fossero in strada nonostante i divieti, hanno ad esempio dichiarato di stare svolgendo attività motoria nei pressi della propria abitazione.

Affermazioni che si sono rivelate false o che hanno destato ovvi sospetti negli agenti di polizia. Ed è proprio quanto avvenuto nella vicenda di cui si è occupato l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che, con un decreto depositato in cancelleria lo scorso 29 ottobre (qui sotto allegato), ha fatto condannato ex art. 483 c.p. due giovani.

I fatti risalgono allo scorso marzo, quando erano già in atto i controlli volti a contrastare la diffusione del virus Covid-19 sul territorio nazionale e l'Esecutivo aveva dettato restrizioni alla libertà di movimento dei cittadini.

Falsità ideologica in atto pubblico

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I condannati, fermati dai Carabinieri per un controllo, avevano dichiarato in sede di autocertificazione di essere impegnati nello svolgimento di attività fisica in prossimità della propria residenza. Circostanza non rispondente al vero, posto che i due erano stati invece sorpresi a fumare e parlare con un altro conoscente, senza una valida giustificazione della loro presenza presso l'abitazione di quest'ultimo. Non essendo le dichiarazioni apparse convincenti, è dunque scattata la denuncia che ha portato alla loro condanna.


La norma di riferimento in queste situazioni è l'art. 483 del codice penale che punisce il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e prevede la reclusione fino a due anni nei confronti di chiunque attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

In generale, come evidenziato anche dal G.I.P. milanese nel provvedimento allegato, la pena base è di due mesi di reclusione, che può essere ridotta per la scelta del rito ex art. 459, comma 2, c.p.p. in mesi uno di reclusione. La pena detentiva, nel caso esaminato, è stata sostituita ai sensi dell'art. 53 della L. n. 689/1981 in oltre duemila euro di multa.

Il termine "multa", tuttavia, non deve far credere che si tratti di mere sanzioni amministrative come quelle previste in diverse norme del Codice della Strada, poiché comunque si rimane nell'ambito della rilevanza penale della condotta e ciò che significa iscrizione della condanna all'interno del casellario giudiziale.

Dichiarazioni sostitutive

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Appare del tutto evidente le prescrizioni esaminate siano ancora molto attuali, in particolare a seguito delle nuove restrizioni dettate dal Governo per affrontare l'ondata di contagi autunnale. Divieti di spostamento, salve alcune eccezioni, che richiederanno di munirsi nuovamente di autocertificazione per motivare la propria presenza nelle strade qualora si dovesse essere fermati dalla Polizia.

La Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 3701/2019) ha tra l'altro affermato che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto n. 445 del 2000, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale" e dunque idonee a far scattare il reato di cui all'art. 483 del codice penale.

Si tratta, rispettivamente, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni) e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare, l'attestazione resa agli agenti rientrerebbe in quest'ultima categoria che consente di sostituire l'atto di notorietà con una dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto, tra l'altro, "stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato".

Premessa l'importanza che riveste, in questo periodo, il rispetto delle norme per contrastare i contagi dovuti alla diffusione del COVID-19, sembrerebbe maggiormente "conveniente" non mentire qualora si venga beccati in giro senza una valida giustificazione. In tal caso, infatti, non si rischia di incorrere in un reato, ma in una sanzione amministrativa il cui ammontare, in misura ridotta, è pari a 280 euro.

Il decreto penale di condanna

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Il decreto penale di condanna, il cui procedimento risulta disciplinato dagli artt. 459 c.p.p. e ss., si caratterizza per l'assenza del contraddittorio e la sua emissione viene richiesta dal P.M. al G.I.P. quando ritiene che debba applicarsi soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva.

In quest'ultimo caso, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione di tale ammontare, si tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero, precisa il codice di procedura penale, non potrà essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non potrà superare di tre volte tale ammontare.

Opposizione contro il decreto penale di condanna

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Il codice di rito consente di proporre opposizione contro il provvedimento, ma in un tempo particolarmente breve, ovvero entro 15 giorni dalla notificazione dello stesso. Si potrà chiedere al giudice il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o ancora l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.

Sarà dunque consentito, con l'assistenza di un avvocato, istruire il processo, ad esempio, per contestare la decisione e dimostrare che si era in giro per un motivo valido, come una visita medica, la spesa al supermercato, lo svolgimento di attività motoria vicino casa e così via.

Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione. Tra l'altro, è plausibile che molti imposteranno la propria difesa in base alla teoria, sostenuta da molti giuristi, che eccepisce la costituzionalità delle limitazioni alla libertà di circolazione (art. 16 della Costituzione) che sarebbero dovute essere disciplinate da una legge o da un atto avente forza di legge, non invece da un D.p.c.m. inidoneo al rispetto della riserva di legge.



Scarica pdf G.I.P. Milano decreto penale condanna 29/10/2020

Foto: 123rf.com
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