Un disegno di legge a firma del senatore Pittella, punta a contrastare il fenomeno della medicina difensiva ritoccando l'art. 590-sexies del codice penale

di Lucia Izzo - Superare le criticità interpretative che hanno accompagnato la riforma del 2017 in materia di responsabilità penale e contrastare il fenomeno della medicina difensiva, tra l'altro attraverso l'eliminazione della distinzione tra le tre matrici della colpa generica e l'esplicitazione del limite della colpa lieve.

Sono questi alcuni aspetti che caratterizzano il disegno di legge (sotto allegato) depositato a Palazzo Madama dal senatore Gianni Pittella (PD), con le firme dei colleghi dem Valeria Fedeli e Francesco Giacobbe, che andrà ad incidere nuovamente sulla materia della responsabilità medica.

Nuovo ddl responsabilità medica, cosa prevede

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Si tratta di una proposta che "interviene sulla responsabilità penale colposa del medico in ambito sanitario, escludendola nel caso in cui il medico abbia seguito scrupolosamente le linee guida pubblicate ai sensi di legge o le buone pratiche adeguate al caso concreto" ha dichiarato Pittella.


"Il disegno di legge - prosegue il senatore del PD - non incide in alcun modo sulla responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria in caso di malasanità e non intacca dunque i diritti degli assistiti. Anzi, i diritti degli assistiti vengono rafforzati poiché, riducendo l'arbitrarietà penale, da una parte il medico non praticherà più, come ormai è prassi, la cosiddetta medicina difensiva e dall'altra si attenuerà il fuggi fuggi dai settori medici più esposti come la chirurgia, la ginecologia, l'ortopedia".


"In particolare - conclude Pittella - la medicina difensiva è data da tutte quelle attività che i medici pongono in essere quasi solo per difendersi dal rischio di esposizione giudiziaria: trattamenti non necessari ed esami superflui che pesano sulla macchina sanitaria e sulle casse dello Stato, in qualche caso persino rallentando i trattamenti protocollari necessari. Il ddl presentato dunque è al contempo nell'interesse di una sanità più efficiente e più giusta, per i medici e per i pazienti".

Contrasto alla medicina difensiva

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L'obiettivo della riforma è dunque quello di contrastare la c.d. medicina difensiva ovvero quel fenomeno che sostanzialmente si verifica quando i medici scelgono di prescrivere extra test o procedure, oppure quando evitano certi pazienti o trattamenti, principalmente (ma non esclusivamente) per difendersi dal rischio dell'esposizione giudiziaria per malpractice.


Non è tanto il timore di una condanna penale a spiegare le pratiche di medicina difensiva, si legge nella Relazione introduttiva al d.d.l., "ma è soprattutto la preoccupazione dell'apertura di un procedimento penale per il discredito che lo stesso comporta".

Il disegno di legge "non intende diminuire i diritti degli assistiti" poiché in caso di malasanità ogni danneggiato avrà diritto "all'integrale risarcimento del danno subito, tanto nei confronti della struttura sanitaria quanto nei confronti dei sanitari coinvolti e ciò ai sensi del cosiddetto doppio binario inaugurato dalla legge Gelli-Bianco".

Vengono sottolineate, in particolare, le problematicità che hanno accompagnato i primi sviluppi applicativi della riforma del 2017 in materia di responsabilità penale, che non sembra aver offerto alla classe medica rassicurazioni sul piano penalistico, come dimostrano anche le decisioni della giurisprudenza sul punto (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sent. 8770/2018).

Le modifiche all'art. 590-sexies del codice penale

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La proposta, che si compone di un solo articolo, punta a ritoccare l'articolo 590-sexies del codice penale in materia di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, introdotto dalla Legge Gelli.

In particolare, si prevede che l'esercente la professione sanitaria il quale, nello svolgimento della propria attività, si sia attenuto alle raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di queste, alle buone pratiche clinico-assistenziali, non risponda penalmente per colpa lieve, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida o buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Riforma responsabilità medica: i punti qualificanti

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Tra gli aspetti qualificanti da ascrivere alla nuova formulazione emergono:

a) l'eliminazione della distinzione tra le tre matrici della colpa generica;

b) l'esplicitazione del limite della colpa lieve;

c) l'ancoraggio alla scelta legislativa di valorizzare il rilievo delle linee guida "di legge", di cui all'articolo 5 della legge Gelli-Bianco;

d) il riferimento a tutte le ipotesi di reato e non solo alle fattispecie di lesioni colpose e omicidio colposo.

Una scelta di questo tipo, si legge nella relazione al d.d.l., attenuerebbe le criticità legate a una totale "oggettivizzazione" della colpa medica. Si tratta di un'aspirazione legislativa degli ultimi tempi che, come è ben noto, mal si concilia con lo specifico oggetto del rimprovero, la condotta degli operatori sanitari, che deve ontologicamente preservare spazi di discrezionalità e autonomia tecnica (ancor più con l'inarrestabile evoluzione della medicina personalizzata e di precisione, fondate sul presupposto di una diversa risposta clinica di ciascun paziente a un identico trattamento medico).

Per approfondimenti vai alla nostra guida La responsabilità medica

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Foto: 123rf.com
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