L'Inps con messaggio n. 7401 del 25 marzo 2011, fornisce chiarimenti in merito al riconoscimento o meno dell'indennità di mobilità ai lavoratori che si rioccupano con contratto di lavoro subordinato intermittente. L'Istituto, preliminarmente, precisa che non assume rilievo la circostanza che il contratto di lavoro intermittente sia a tempo determinato o indeterminato in quanto in entrambi i casi l'indennità di mobilità è riconosciuta nei periodi di sospensione dell'attività lavorativa a condizione che, per il medesimo periodo, non sia riconosciuta l'indennità di disponibilità - che vincola il lavoratore a rispondere alla chiamata del datore di lavoro - di cui all'art. 36, D.Lgs. n. 276/2003. Sulla base di tali premesse l'Inps chiarisce che, qualora il lavoratore abbia assunto l'obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, nel caso sia rioccupato a tempo determinato o indeterminato, la prestazione rimane sospesa per tutta la durata del contratto
(art. 8, commi 6 e 7, L. n. 223/1991); qualora invece il lavoratore non abbia assunto l'obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro, sia in caso di riassunzione a tempo determinato che indeterminato, l'indennità di mobilità può essere riconosciuta limitatamente ai periodi di non lavoro tra una chiamata e l'altra e la prestazione resta sospesa durante i periodi di risposta alla chiamata da parte del lavoratore.

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