In materia di procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti degli enti locali, a seguito della stipula del c.c.n.l. del 6 luglio 1995, ed in virtù degli art. 59 e 74, d.lgs. n. 29 del 1993 disposizioni ora contenute nel T.U. approvato con d.lgs. n. 165 del 2001 i quali, rispettivamente, stabiliscono che si applicano l'articolo 2106, cod. civ., e l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, legge n. 300 del 1970; che la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi
e che ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente; che, a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo (nella specie c.c.n.l. 6 luglio 1995), a detti dipendenti non si applicano gli articoli da 100 a 123, d.P.R. n. 3 del 1957, e le disposizioni ad essi collegate che dalla stessa data sono abrogate le restanti disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del succitato decreto) devono ritenersi inapplicabili le norme della legge n. 19 del 1990. Pertanto, il termine entro il quale deve essere concluso il procedimento disciplinare non è quello di 90 giorni previsto da quest'ultima legge, bensì quello fissato dal succitato c.c.n.l. in 120 giorni, in quanto la legge ha attribuito alla contrattazione collettiva sia la disciplina di detto procedimento sia l'individuazione della tipologia delle condotte costituenti illecito e delle relative sanzioni, sicchè il contratto collettivo può anche legittimamente prevedere la sanzione espulsiva nel caso di commissione da parte del dipendente di reati di particolare gravità accertati con sentenza passata in giudicato (Fattispecie alla quale era inapplicabile, ratione temporis, la legge 27 marzo 2001, n. 97).

Corte di cassazione (sez. lav) sentenza 7704 del 16 maggio 2003 (in www.cassazione.it)

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