In relazione alla nullità prevista e sancita dall'art. 34 del D.lgs. n. 5 del 2003 per la clausola compromissoria contenuta negli atti costitutivi delle società che non conferisce "il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società", il Tribunale di Pescara, con Sentenza del 19.10.2009, ha precisato che, la norma "concerne - secondo rubrica e testo - le sole clausole compromissorie statutarie, quelle ospitate cioè dagli atti costitutivi delle società " e non alle clausole contenute in una convenzione parasociale "che istituisce rapporti puramente accessori ad un preesistente sodalizio e certo non costituisce una società nuova" .
In allegato è disponibile il testo della sentenza
(La redazione di Studio Legale Cataldi ringrazia per la segnalazione l'Avv. Lorenzo Donati).
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