Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter del 9 ottobre 2009) ha chiarito che il tour operator può fornire all'azienda sanitaria che ha in cura un paziente affetto da influenza A/H1N1 (cosiddetta febbre suina) l'elenco delle persone che hanno partecipato a un viaggio o soggiornato insieme al malato. Con questa decisione il Garante ha stabilito che in simili circostanze, alle ASL vanno comunicati i il nome, il cognome il recapito dei compagni di viaggio di una persona risultata affetta da influenza ‘A' al rientro da un soggiorno all'estero e ciò per consentire l'avvio delle profilassi previste. Il Garante ha quindi precisato che, in questi casi, non occorre il consenso degli interessati, poiché si tratta di dati necessari per raggiungere le finalità istituzionali dell'Azienda, tra le quali rientrano le attività di profilassi e controllo sulle malattie infettive. Alle Asl sono infatti devolute funzioni di prevenzione individuale e collettiva delle malattie e spetta loro adottare le misure ritenute più idonee a prevenirne l'insorgenza.
I dati richiesti, nome, cognome, recapito non possono, peraltro, considerarsi dati sensibili, in quanto non idonei a rivelare informazioni sulla salute. Il Garante ha comunque sottolineato che, le ASL dovranno trattare i dati di cui vengono a conoscenza nel pieno rispetto delle garanzie previste dal Codice per la privacy per il trattamento dei dati sanitari (informativa dettagliata all'utenza sull'uso dei dati, raccolta del consenso, adozione di elevate misure di sicurezza).

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