L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 36/2009, ha reso noto di aver chiarito le modifiche alla determinazione della base imponibile Irap previste dall'articolo 1, commi 50 e 51 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finaziaria 2008). L'Agenzia ha quindi evidenziato che "l'articolo 11 del decreto Irap, al terzo comma, dispone la concorrenza alla formazione della base imponibile IRAP dei ‘contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione'" e che "in relazione alle deduzioni dalla base imponibile Irap di cui al comma 4-quater dell'articolo 11 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, è stato precisato che eventuali contributi percepiti dal datore di lavoro in relazione ai nuovi dipendenti assunti concorrono alla formazione della base imponibile Irap, in quanto costituiscono componenti correlati a costi ammessi in deduzione nella determinazione del valore della produzione. Considerato che la deduzione in esame spetta nei limiti di quanto stabilito nello stesso comma 4-quater, si ritiene che i contributi correlati all'assunzione di nuovi dipendenti assumono rilevanza ai fini Irap nei limiti dell'ammontare del costo del personale ammesso in deduzione, ai sensi del citato comma 4-quater".
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